Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1991

Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1991
Data di deposito
15 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 14, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 63, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 19, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 17, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 21, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 14, comma 1, lett. g), legge n. 142 del 8 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17533

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (nella specie promosso dalla Regione Toscana contro norme della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali) la dichiarazione di inammissibilita' della costituzione in giudizio di soggetti (nella specie: Province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno) che pretendevano di intervenirvi, per inosservanza del relativo termine, pronunciata in limine nell'udienza di discussione, preclude alla Corte ogni possibilita' di prendere in esame il contenuto delle memorie difensive, depositate dagli stessi, per quel che riguarda il merito delle questioni.

Massima n. 17534

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale l'art. 3 Cost., pur non riguardando la delimitazione delle competenze in senso stretto, e' invocabile per sostenere l'invasione di competenze regionali. Percio', nel caso di specie, va riconosciuto ammissibile, come motivo di impugnazione, da parte della Regione ricorrente, degli artt. 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, l'irragionevolezza dell'attribuzione di alcune funzioni alla provincia, in quanto prospettata come indice di esorbitanza dai compiti che lo Stato potrebbe attribuire alla stessa in base agli artt. 118 e 128 Cost..

Massima n. 17535

Non possono essere esaminate dalla Corte, e pertanto vanno dichiarate inammissibili, le questioni di legittimita' costituzionale proposte con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost., nei confronti degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Per quanto riguarda gli artt. 17 e 19 (concernenti i criteri di individuazione e la delimitazione territoriale delle aree metropolitane e le funzioni delle stesse) infatti, in mancanza di esplicite censure nello svolgimento dei motivi riportati nella parte conclusiva del ricorso, e' da ritenersi che tali articoli siano stati indicati non come oggetto di impugnativa, ma come norme interposte; mentre, quanto all'art. 21 (concernente la delega al Governo per la costituzione, nelle aree di cui all'art. 17, delle autorita' metropolitane) per la formulazione del tutto generica della relativa censura nel ricorso e per non essere stata la stessa ripresa nei successivi atti difensivi, non e' possibile stabilire su quali motivi si fondi. Infine, quanto all'art. 63 (che conferisce al Governo delega ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province e per la revisione di quelle esistenti, in conseguenza della delimitazione delle aree metropolitane), la stessa ricorrente, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre la questione di costituzionalita', ha riconosciuto superate, a seguito di intervenuta circolare della Presidenza del Consiglio, le censure prospettate in proposito. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).

Massima n. 17536

La legge 8 giugno 1990, n. 142 e' intervenuta a disciplinare l'ordinamento delle autonomie locali in una prospettiva di maggiore aderenza all'art. 5 della Costituzione ed attuativa della IX disposizione transitoria di questa, al fine di dotare a un tempo gli enti territoriali infraregionali di piu' ampia autonomia e di assicurare un piu' organico raccordo funzionale tra essi e le regioni, alle quali viene attribuito il ruolo di centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali nonche' una posizione di centralita' e preminenza, rispetto allo stesso (v. artt. 3, commi 3, 6, 7, 8; 11 e 12; 15; 17; 19; 20), cosicche' possono ritenersi salvaguardate in modo soddisfacente le competenze regionali sulle materie di cui all'art. 117 Cost.. In tale contesto, il potenziamento della "fisionomia funzionale della provincia" compiuto dalla legge non opera a scapito di tali competenze, ma si accompagna ad una valorizzazione del ruolo delle regioni, risultando attuato secondo tutte le potenzialita' insite nella previsione di cui all'art. 118, primo comma Cost. - che consente la diretta attribuzione statale agli enti territoriali infraregionali di funzioni relative ad interessi esclusivamente locali, ancorche' in materie regionali - e coerentemente alla regola della normale delegabilita' delle funzioni amministrative da parte delle regioni a province e comuni (artt. 118, terzo comma, Cost.), da intendersi come indicativa di una generale linea di tendenza diretta a ridurre al massimo possibile la concentrazione di funzioni amministrative al livello regionale.

Massima n. 17537

La nozione di "interesse locale", ex art. 118 Cost., - che consente allo Stato di attribuire alle province ed ai comuni funzioni amministrative per le materie di spettanza regionale elencate nell'art. 117 Cost. - e' nozione per definizione elastica, nel senso che il carattere esclusivamente locale di un interesse non e' necessariamente riferibile solo a parte del territorio dell'ente locale preso in considerazione e, quindi, ben puo' dar luogo all'attribuzione di funzioni alle province, nelle materie regionali, con legge della Repubblica, ancorche' riguardino il territorio provinciale nella sua interezza, qualora il carattere "locale" dell'interesse risulti di tale dimensione. Al riguardo, l'attribuzione alle province, da parte dell'art. 14, l. n. 142 del 1990 di funzioni, relativamente ad interessi esclusivamente locali, in materie di competenza regionale - ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - non comporta sottrazione di competenze regionali, in quanto la determinazione del carattere dell'interesse e' riservata (art. 3, primo e secondo comma, stessa legge) alle regioni stesse alle quali ne spetta la preventiva individuazione, circa il carattere non unitario dello stesso nei rispettivi territori, e la sua localizzabilita' a livello provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 17538

L'attribuzione alla provincia di funzioni amministrative di interesse provinciale nel settore "organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore" (art. 14, comma primo, lett. g), l. n. 142 del 1990) esprime, in modo da non poter dar luogo ad equivoci, la funzione di predisposizione di strumenti concreti per l'assolvimento dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito proviciale e non comprende ne' incide sulla funzione di pianificazione per lo smaltimento, di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, di spettanza regionale. Del resto, stante il ruolo di centralita' assunto dalla regione nelle materie elencate dall'art. 117 Cost. (v. massima D), va escluso che la sub-materia in questione - riconducibile a quella dell'igiene - possa sottrarsi all'indirizzo e al coordinamento regionale e che la funzione stessa per ragioni di logica, possa condizionare in qualche modo il potere pianificatorio delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 14, comma primo, lett. g), l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 17539

Ai sensi dell'art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni la competenza in materia urbanistica, in presenza di una legge regionale, la quale preveda che le linee e gli indirizzi fondamentali in detta materia debbano essere contenuti in un piano territoriale urbanistico regionale di coordinamento, tutti i piani infraregionali - siano essi di coordinamento, come quello provinciale previsto dall'art. 15, l. n. 142 del 1990, oppure operativo, come il piano regolatore comunale - debbano sottostare, senza alcun dubbio, allo strumento di coordinamento costituito dal piano regionale. Nella specie, la subordinazione del piano provinciale di coordinamento, di cui al citato art. 15, a quello regionale, si evince dalla formulazione del terzo comma dell'art. stesso ed e' confermata sia dal fatto che l'attribuzione della predetta funzione di pianificazione alla provincia - pur apparendo discutibile l'utilita' di una duplicita' di livelli di pianificazione territoriale di coordinamento - opera ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. e percio' potra' manifestarsi per aspetti di carattere locale, che presentino (rispetto al quadro regionale cui ineriscono) specifiche peculiarita' e per i quali sia percio' possibile inserirsi nelle maglie non coperte dal piano di coordinamento regionale, sia dalla circostanza che ai sensi dell'art. 3, commi primo e secondo, stessa legge, l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale sara' sempre condizionato alla preventiva individuazione da parte delle regioni, del "carattere unitario nei rispettivi territori" delle relative funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 8 giugno 1990, n. 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ("Ordinamento delle autonomie locali"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge anzidetta, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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