Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 154, comma 4, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 16829
Non introduce una ingiustificata disparita' di trattamento della categoria dei magistrati rispetto alla generalita' dei dipendenti statali - la previsione dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo cui l'equo indennizzo riconosciuto al magistrato che fruisce di stipendio superiore a quello di consigliere di cassazione va calcolato sulla base dello stipendio iniziale del magistrato di cassazione, anziche' sulla base del piu' elevato stipendio percepito al momento della liquidazione: tale disciplina non solo dispone un trattamento nel suo complesso piu' vantaggioso, per la categoria dei magistrati, sulla base della particolare posizione e dello speciale statuto riconosciuti alla magistratura, ma appare altresi' attagliarsi precipuamente ai magistrati, che secondo il dettato costituzionale si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni. La norma, peraltro, trova puntuali corrispondenze nella disciplina, prevista dal quinto comma dello stesso art. 154, per corpi professionali (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) provvisti anch'essi, come i magistrati, di uno statuto particolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 16830
L'equo indennizzo previsto, per il personale civile e militare dello Stato, dall'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha natura indennitaria e risponde ad una funzione soltanto riparatoria. Di scarsa pertinenza e' percio' il richiamo, riguardo a tale beneficio, alla tutela del diritto dei singoli alla salute e all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di infortunio, malattia o invalidita', cui l'ordinamento provvede con gli appositi sistemi dell'assistenza sanitaria e della previdenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento agli artt. 32 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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