Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1991

Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 154, comma 4, legge n. 312 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 16829

Non introduce una ingiustificata disparita' di trattamento della categoria dei magistrati rispetto alla generalita' dei dipendenti statali - la previsione dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo cui l'equo indennizzo riconosciuto al magistrato che fruisce di stipendio superiore a quello di consigliere di cassazione va calcolato sulla base dello stipendio iniziale del magistrato di cassazione, anziche' sulla base del piu' elevato stipendio percepito al momento della liquidazione: tale disciplina non solo dispone un trattamento nel suo complesso piu' vantaggioso, per la categoria dei magistrati, sulla base della particolare posizione e dello speciale statuto riconosciuti alla magistratura, ma appare altresi' attagliarsi precipuamente ai magistrati, che secondo il dettato costituzionale si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni. La norma, peraltro, trova puntuali corrispondenze nella disciplina, prevista dal quinto comma dello stesso art. 154, per corpi professionali (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) provvisti anch'essi, come i magistrati, di uno statuto particolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 16830

L'equo indennizzo previsto, per il personale civile e militare dello Stato, dall'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha natura indennitaria e risponde ad una funzione soltanto riparatoria. Di scarsa pertinenza e' percio' il richiamo, riguardo a tale beneficio, alla tutela del diritto dei singoli alla salute e all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di infortunio, malattia o invalidita', cui l'ordinamento provvede con gli appositi sistemi dell'assistenza sanitaria e della previdenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento agli artt. 32 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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