Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1991
Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1991
- Data di deposito
- 18 giugno 1991
- Data di decisione
- 3 giugno 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 2777, codice civile
- art. 2776, codice civile
- art. 2748, comma 2, codice civile
- art. 2746, codice civile
- art. 2777, comma 1, codice civile
- art. 111, comma 1, n.1, regio decreto n. 167 del 16 marzo 1942
- art. 2755, codice civile
- art. 2770, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 17354
Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - gia' muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilita'. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)
Massima n. 17355
I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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