Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1991

Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/1991
Data di deposito
18 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:281

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 18, comma 1, legge n. 246 del 4 luglio 1988
  • legge n. 140 del 3 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17338

Nella disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli appartenenti a categorie protette e' volta alla realizzazione di valori costituzionalmente protetti l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalita' - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalita', ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari, beninteso entro il limite massimo del prefissato onere occupativo, che in tal modo viene a realizzare una copertura integrale.

Massima n. 17339

La normativa - contenuta nell'art. 18, primo comma, del decreto legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - che, ai fini del collocamento obbligatorio nell'amministrazione scolastica, discostandosi dalla disciplina generale in materia, consente lo scorrimento dall' una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante, e quindi con esclusione degli appartenenti a categorie gia' sature, non solo appare di irrealizzabile applicazione per come e' congegnata, ma favorendo ingiustificatamente i vincitori di concorsi anche se non appartenenti alle categorie riservatarie - cui vengono attribuiti i posti eventualmente non coperti - e quindi impedendo l'inserimento ottimale degli invalidi nel tessuto produttivo, contrasta con il dettato dell'art. 3 Cost., e con il sistema di garanzie previsto dal terzo comma dell'art. 38 Cost. ai fini della tutela del lavoratore invalido, cui viene infatti parzialmente e ingiustificatamente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una possibilita' di assunzione esplicitamente riservata. L'art. 18, primo comma, del d.l. n. 140 del 1988, convertito con modificazioni in legge n. 246 del 1988 - assorbita ogni altra questione - va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze