Corte costituzionale
Sentenza n. 281/1991
Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/1991
- Data di deposito
- 18 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:281
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 18, comma 1, legge n. 246 del 4 luglio 1988
- legge n. 140 del 3 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17338
Nella disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli appartenenti a categorie protette e' volta alla realizzazione di valori costituzionalmente protetti l'adozione del principio di "scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalita' - i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalita', ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari, beninteso entro il limite massimo del prefissato onere occupativo, che in tal modo viene a realizzare una copertura integrale.
Massima n. 17339
La normativa - contenuta nell'art. 18, primo comma, del decreto legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - che, ai fini del collocamento obbligatorio nell'amministrazione scolastica, discostandosi dalla disciplina generale in materia, consente lo scorrimento dall' una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante, e quindi con esclusione degli appartenenti a categorie gia' sature, non solo appare di irrealizzabile applicazione per come e' congegnata, ma favorendo ingiustificatamente i vincitori di concorsi anche se non appartenenti alle categorie riservatarie - cui vengono attribuiti i posti eventualmente non coperti - e quindi impedendo l'inserimento ottimale degli invalidi nel tessuto produttivo, contrasta con il dettato dell'art. 3 Cost., e con il sistema di garanzie previsto dal terzo comma dell'art. 38 Cost. ai fini della tutela del lavoratore invalido, cui viene infatti parzialmente e ingiustificatamente sottratta - e con destinazione a soggetti non aventi titolo - una possibilita' di assunzione esplicitamente riservata. L'art. 18, primo comma, del d.l. n. 140 del 1988, convertito con modificazioni in legge n. 246 del 1988 - assorbita ogni altra questione - va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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