Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
3 giugno 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 17, tabella C., legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 9, legge n. 569 del 12 agosto 1982
  • legge n. 312 del 11 luglio 1980
  • art. 9, tabella C., legge n. 569 del 12 agosto 1982
  • tabella C., legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 43, comma 17, legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • art. 9, nota in c., tabella C., legge n. 569 del 12 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 17342

L'art. 43, comma diciassettesimo, e la tabella C della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, - impugnati nel caso di specie, nel loro combinato disposto, dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - prevedono, testualmente, non un inquadramento in qualifiche - come si asserisce in un punto (ma non negli altri) della ordinanza di rinvio - bensi' una equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, "degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia". La questione, percio', va esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina suddetta, e cioe' nel senso che essa riguarda soltanto gli aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro carriera.

Massima n. 17343

Il nuovo ordinamento della polizia di Stato si uniforma, sul punto della suddivisione del personale, al generale assetto dei dipendenti civili dello Stato, che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide non piu' in carriere (ne' tanto meno in gradi, gia' venuti meno con lo Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957) bensi' in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono, in attuazione del principio, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, della tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate.

Massima n. 17344

Ai fini della equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle altre forze di polizia - tra le quali e' annoverata l'arma dei carabinieri - e che e' stabilito debba avvenire sulla base della tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121, l'unico criterio legittimamente applicabile, in mancanza di espressa previsione legislativa, non puo' che essere quello funzionale, secondo il quale ad identita' di funzioni non puo' che corrispondere pari trattamento economico. Pertanto, data altresi', la tradizionale unitarieta' del comparto della polizia di sicurezza, e quindi l'insussistenza di apprezzabili diversita' tra il complesso delle funzioni proprie della polizia di Stato e quelle proprie dell'arma dei carabinieri, non trova ragionevole giustificazione la esclusione, dalla predetta tabella, delle qualifiche degli ispettori di polizia, con la conseguenza di un'avvenuta equiparazione retributiva di tutti i gradi dei sottufficiali dei carabinieri soltanto al ruolo dei sovrintendenti di polizia. Sono quindi costituzionalmente illegittimi, per violazione del combinato disposto degli artt. 3, primo comma e 36 Cost. (principio di perequazione retributiva), dell'art. 3, primo comma, Cost., (principio di ragionevolezza) anche in connessione con l'art. 97 Cost., l'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' la nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dei carabinieri.

Massima n. 17345

Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale (ved. massima C) dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, (come sostituita dall'art, 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, un "intervento conseguenzialmente additivo" - sebbene anch'esso espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio - volto a "stabilire la retribuzione spettante ad alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri", e' precluso alla Corte dal contenuto del quesito. Resta salva comunque la possibilita' di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati, fino alle determinazioni conseguenti alla adottata pronuncia, il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima. - Sui limiti di ammissibilita' degli interventi additivi della Corte costituzionale: O. n. 782/1988, S. nn. 44/1991 e 82/1989, O. n. 722/1988, S. nn. 25/1991, 29/1990, 1107/1988, O. n. 475/1987, S. nn. 115/1987, 80/1987, 109/1986, 39/1986, 497/1988, 560/1987 e 123/1987 e O. n. 253/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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