Corte costituzionale
Sentenza n. 263/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:263
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17322
Come la Corte ha gia' rilevato, l'ordine di formulare l'imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma, e 554, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale costituisce un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. - In questo senso: S. n. 88/1991
Massima n. 17323
Nell'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l'idoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa sia determinato non da carenze di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilita' in determinate figure criminose, la preminenza del principio di obbligatorieta' dell'azione penale (ved. massima A) fa si' che prevalga la valutazione del giudice, cui e' attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venga esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione. Tuttavia affinche' tale deviazione dall'astratto modello accusatorio sia contenuta nei limiti necessari al rispetto della titolarita' dell'azione, al giudice per le indagini preliminari e' demandato solo l'atto d'impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero. Non vi e', percio', commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensi' nell'accertamento della necessita' di procedere. Di conseguenza, non vi e' istaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l'identita' della funzione esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
Massima n. 17324
L'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. ed ordina allo stesso di formulare l'imputazione, deve contenere, contrapponendosi ad una richiesta motivata, l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche, in base alle quali si ritiene che l'azione penale debba essere instaurata in riferimento ad una o piu' determinate fattispecie criminose. Da tali indicazioni, la cui specificita' discende dall'obbligo di motivazione, il pubblico ministero non puo' discostarsi: e dunque, ne' vi e' spazio per arbitri di quest'ultimo, ne' puo' dirsi che il giudice per le indagini preliminari sia "responsabilizzato". Ad ulteriore garanzia del corretto esercizio dell'azione penale soccorre, per di piu', l'art. 158 delle disposizioni di attuazione, che consente l'intervento sostitutivo del procuratore generale mediante avocazione delle indagini. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e 158 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 112 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Camerino con ordinanza del 10 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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