Corte costituzionale
Sentenza n. 262/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO E.
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:262
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17313
La trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non e' idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice; ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validita' della misura cautelare gia' disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi e' ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno puo' dirsi violato il diritto di difesa, che ben puo' essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio e' il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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