Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
262/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:262

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17313

La trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non e' idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice; ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validita' della misura cautelare gia' disposta da quest'ultimo ne' ad attribuirle un'efficacia solo interinale: pertanto non vi e' ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi - entro i venti giorni dall'ordinanza di trasmissione - un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 27, una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, ne' l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, ne' l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno puo' dirsi violato il diritto di difesa, che ben puo' essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio e' il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze