Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1991
Corte cost., sent. 6 giugno 1991, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 agosto 1988
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 32, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 46, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989
- art. 26, decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 17258
Nelle sentenze della Corte costituzionale su questioni di eccesso di delega relative a norme del nuovo codice di procedura penale e del nuovo processo minorile, le scelte del legislatore delegato sono state ritenute costituzionalmente illegittime ogni qual volta si sono poste in contrasto con i principi direttivi della legge delega - enunciati in forma di criteri che il piu' delle volte sono vere e proprie norme di dettaglio - o comunque al di fuori da ogni previsione in essa contenuta. - S. nn. 435/1990, 496/1990 e 529/1990; 68/1991 e 176/1991.
Massima n. 17259
Approvando una legge di delegazione il Parlamento non e' certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose, e puo' bene, con la espressa enunciazione di un determinato principio direttivo, estendere la delega ad una normativa che altrimenti non sarebbe di per se' compresa nella definizione dell'oggetto.
Massima n. 17260
L'istituto del proscioglimento dell'imputato minorenne "per irrilevanza del fatto", previsto per la fase preliminare del giudizio, quando, sussistendo la duplice condizione della tenuita' del fatto e dell'occasionalita' del comportamento, si ritenga che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore, e' assolutamente nuovo nel sistema penale italiano e, pur presentando implicazioni di carattere processuale, attiene al diritto sostanziale, introducendo una causa di non punibilita' mai in precedenza prevista ne' in linea generale ne' limitatamente agli imputati minorenni. Tuttavia, pur essendo l'oggetto della delega contenuta nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, limitato alla riforma del processo penale sia nella sua disciplina generale, sia nelle norme particolari che regolano specificamente il processo minorile, il vizio di eccesso di delega, nonostante tale esorbitanza dall'oggetto, non sussisterebbe (ved. massima B) ove la norma delegata trovasse il suo supporto in una specifica indicazione, nei principi direttivi della delegazione legislativa, circa la non punibilita' del minore per "irrilevanza del fatto". Ma poiche' di tale indicazione nella legge n. 81 del 1987 non v'e' traccia, si deve dedurne che la norma emanata dal legislatore delegato eccede dai limiti della delega (ved. massima A). Conseguentemente, assorbiti gli altri profili, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Massima n. 17261
Le regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. regole di Pechino) e la raccomandazione n. 20/87 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - (a cui si fanno risalire in dottrina i principi ispiratori dell'istituto del proscioglimento dell'imputato minore per irrilevanza del fatto) non rientrano certamente nel novero delle "convenzioni internazionali ratificate dall'Italia" menzionate nell'art. 2 della legge di delega per il nuovo codice penale 16 febbraio 1987, n. 81.
Massima n. 17262
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, d.P.R. cit, come modificato dal'art. 46, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".
Massima n. 17263
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta, come conseguenza ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli art. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, testo approvato con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del medesimo testo approvato col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27";
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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