Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1991

Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1990
  • art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16816

Il trasferimento stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di enti e organismi regionali dall'una all'altra delle tabelle annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, con conseguente passaggio da un sistema di coordinamento finanziario all'accentramento finanziario contabile (c.d. tesoreria unica), con un regime cioe' di tesorerie puramente nominali perche' ricondotte a meri agenti del tesoriere unico statale, e' invasivo delle competenze regionali ledendone in particolare l'autonomia finanziaria. A tanto osta infatti il disposto dell'art. 119, primo comma, Cost., che demanda alla legge e non, quindi, ad un mero atto dell'Esecutivo, le scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il sistema in questione, e trova conferma nella legge 19 maggio 1971, n. 335, nonche', per quanto riguarda la Regione Toscana (ricorrente nel caso di specie) nell'art. 53 della legge di approvazione dello statuto regionale 22 maggio 1971, n. 343. Non spetta quindi allo Stato modificare, con le modalita' di cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art.3), e per l'effetto e' annullato il detto decreto nella parte relativa. - S. nn. 243/1985 e 244/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato modificare, con le modalità di cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3);

Annulla di conseguenza gli artt. 2 e 3 del detto decreto nelle parti in cui fanno riferimento alle regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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