Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1990
- art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16816
Il trasferimento stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di enti e organismi regionali dall'una all'altra delle tabelle annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, con conseguente passaggio da un sistema di coordinamento finanziario all'accentramento finanziario contabile (c.d. tesoreria unica), con un regime cioe' di tesorerie puramente nominali perche' ricondotte a meri agenti del tesoriere unico statale, e' invasivo delle competenze regionali ledendone in particolare l'autonomia finanziaria. A tanto osta infatti il disposto dell'art. 119, primo comma, Cost., che demanda alla legge e non, quindi, ad un mero atto dell'Esecutivo, le scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il sistema in questione, e trova conferma nella legge 19 maggio 1971, n. 335, nonche', per quanto riguarda la Regione Toscana (ricorrente nel caso di specie) nell'art. 53 della legge di approvazione dello statuto regionale 22 maggio 1971, n. 343. Non spetta quindi allo Stato modificare, con le modalita' di cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art.3), e per l'effetto e' annullato il detto decreto nella parte relativa. - S. nn. 243/1985 e 244/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato modificare, con le modalità di cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3);
Annulla di conseguenza gli artt. 2 e 3 del detto decreto nelle parti in cui fanno riferimento alle regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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