Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17255

Nessun elemento ne' letterale ne' sistematico induce a ritenere che il legislatore delegante nel formulare la direttiva 93, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, abbia inteso riferirsi a tutti i tipi di appello (ivi compreso quello del rito abbreviato ex art. 443 cod. proc. pen.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito ordinario. Al contrario, dalla stessa collocazione della direttiva n. 93 nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito ordinario si deduce che i principi ed i criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui disciplina e' stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593, primo comma cod.proc.pen.: e questo tanto piu' ove si consideri che, per quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 , primo comma, direttiva n. 93, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma).

Massima n. 17256

La direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81 prevede, per il rito abbreviato, "limiti dell'appellabilita' delle sentenze", ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la fase di appello di tale giudizio. Ne' e' dato individuare motivi di contrasto tra la norma dell'art. 443, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui anche l'appello, nel giudizio abbreviato, va discusso in camera di consiglio, ed i contenuti espressi dalla legge di delegazione con tale direttiva. Al contrario la soluzione adottata dal legislatore delegato in tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenta rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua base nell'esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale" (art. 2, n. 1, della legge n. 81 del 1987), primo dei criteri ispiratori della riforma. Peraltro, l'adozione del rito camerale nella fase di appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di economicita' - risponde anche ad una esigenza razionale, quale quella che si collega all'unita' del processo penale nelle sue varie fasi e al principio consolidato nel diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di primo grado. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2, primo comma, direttiva n. 53, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma, cod. proc. pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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