Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:212

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
  • art. 6, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17228

Non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, per non aver provveduto il giudice a quo ad indicare specificatamente le disposizioni oggetto di censura, quando, nonostante l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, e' agevole dedurre che la questione coinvolge in realta' soltanto determinati articoli. (Nella specie il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, non aveva indicato specificatamente le norme oggetto di censura, avendo fatto riferimento solo alla legge Regione Lombardia del 4 luglio 1988, n. 39, ma dalla motivazione emergeva senza alcun dubbio che la questione riguardava solo gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6).

Massima n. 17229

Dalla legge della Regione Lombardia 4 luglio 1990, emanata, nell'ambito delle iniziative di promozione ed incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei campionati mondiali di calcio, al fine di snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, risultano trasformati tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici pareri consultivi, sia pure vincolanti se espressi entro il breve termine di gg. 30. La Regione, inoltre, con l'approvazione dei progetti assume in proprio una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera edilizia, che esula dall'ambito delle attribuzioni piu' generali relative alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa Regione dalla normativa statale; tanto piu' che la legge in questione consente alla Regione, nell'ipotesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del Comune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espressamente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia procedurale. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 5, 114 e 128 Cost., restando assorbito ogni ulteriore motivo di censura, gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6, della legge Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39. - Nello stesso senso, su analoga questione riguardante la Regione Piemonte: S. n. 157/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 5, comma primo, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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