Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:212
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
- art. 5, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
- art. 3, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
- art. 6, legge della Regione Lombardia n. 39 del 4 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17228
Non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, per non aver provveduto il giudice a quo ad indicare specificatamente le disposizioni oggetto di censura, quando, nonostante l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, e' agevole dedurre che la questione coinvolge in realta' soltanto determinati articoli. (Nella specie il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, non aveva indicato specificatamente le norme oggetto di censura, avendo fatto riferimento solo alla legge Regione Lombardia del 4 luglio 1988, n. 39, ma dalla motivazione emergeva senza alcun dubbio che la questione riguardava solo gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6).
Massima n. 17229
Dalla legge della Regione Lombardia 4 luglio 1990, emanata, nell'ambito delle iniziative di promozione ed incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei campionati mondiali di calcio, al fine di snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, risultano trasformati tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici pareri consultivi, sia pure vincolanti se espressi entro il breve termine di gg. 30. La Regione, inoltre, con l'approvazione dei progetti assume in proprio una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera edilizia, che esula dall'ambito delle attribuzioni piu' generali relative alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa Regione dalla normativa statale; tanto piu' che la legge in questione consente alla Regione, nell'ipotesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del Comune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espressamente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia procedurale. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 5, 114 e 128 Cost., restando assorbito ogni ulteriore motivo di censura, gli artt. 3, secondo comma, 5, primo comma, e 6, della legge Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39. - Nello stesso senso, su analoga questione riguardante la Regione Piemonte: S. n. 157/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 5, comma primo, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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