Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1991

Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, comma 8, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, comma 14, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 4, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, comma 19, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 4, comma 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 21, Costituzione
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
  • art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 42, Costituzione
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 16865

Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, diretto a distribuire le radiofrequenze fra gli impianti, e' formato determinando le aree di servizio degli impianti in modo tale da consentire, per ciascuna area, la ricezione senza disturbi del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Viene cosi' suddiviso il territorio nazionale in bacini di utenza, risultanti dalle aggregazioni di una pluralita' di aree di servizio definiti tenendo conto dell'entita' della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, economiche e culturali della zona, secondo il criterio finalistico di consentire, per la radiodiffusione televisiva e sonora, la coesistenza del maggior numero di emittenti e di reti, specificamente nelle zone con maggior densita' di popolazione.

Massima n. 16866

La disciplina del procedimento di formazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radio diffusione e' pervasa da una forte caratterizzazione unitaria, connessa all'attuazione del valore costituzionale di una pubblica informazione la piu' estesa possibile e la piu' aperta al pluralismo delle fonti nell'intero territorio nazionale, in quanto condizione di effettivita' dello stesso principio democratico. Caratterizzazione unitaria che risponde non soltanto all'esigenza - collegata al principio di eguaglianza - che tale valore primario sia attuato secondo criteri uniformi nell'intero territorio nazionale, ma anche a quella che sia assicurato lo sfruttamento ottimale, e, a tale scopo coordinato, dell'etere, (e cosi' delle radiofrequenze) secondo criteri tecnici idonei, anche in relazione agli impegni internazionali e comunitari. Tuttavia, se cio' spiega l'affidamento dell'intera operazione alla competenza dell'autorita' centrale, in tale costruzione normativa la valutazione delle caratteristiche del territorio e quindi delle esigenze delle autonomie, pur non essendo del tutto obliterata, svela una certa inadeguatezza, (particolarmente nei confronti delle autonomie speciali alle quali il governo del territorio e la tutela del paesaggio sono affidati in via esclusiva, al pari di altre attribuzioni previste dall'art. 8 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige) la' dove non attribuisce ad esse una partecipazione di maggior peso per quel che concerne la localizzazione degli impianti (v. massime seguenti).

Massima n. 16867

La regolamentazione del procedimento di formazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, implicando, tra l'altro, l'individuazione delle aree di servizio degli impianti e la localizzazione degli stessi, incide sul governo provinciale del territorio mediante l'imposto adeguamento dei piani territoriali di coordinamento preesistenti o la imposta adozione di appositi piani, nonche' mediante l'imposto adeguamento degli strumenti urbanistici comunali senza effettiva partecipazione delle Province autonome. Anche se tali enti possono far sentire la loro voce sotto forma di pareri e di proposte in ordine ai bacini di utenza, la loro autonomia, tuttavia, risulta ingiustificatamente compressa se alle medesime non sia riconosciuto un potere di maggiore intensita' e forza in ordine alla localizzazione degli impianti. Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo l'art. 3, quattordicesimo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui non prevede per tale localizzazione l'intesa, nei sensi di cui in motivazione (v. massima D), tra lo Stato e le Province autonome.

Massima n. 16869

Di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze ed allo sfruttamento ottimale delle stesse, l'intesa fra Stato e Province autonome non puo' essere concepita in senso "forte", e cioe' nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e quindi al soddisfacimento degli interessi anzidetti. Le fasi attinenti al contatto con le autonomie si deve, pero', articolare, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilita' e bilateralita', il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle Province), in modo da prestarsi a una piu' agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e a una piu' informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro competente.

Massima n. 16870

L'imposizione alle Regioni e alle Province autonome dell'obbligo di adeguare i piani territoriali o di adottare specifici piani territoriali per conformarsi alle indicazioni del piano di assegnazione concernenti la localizzazione degli impianti e l'imposizione ai comuni dell'obbligo conseguenziale di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento adeguati o specificamente adottati (salva, in caso di inadempimento, l'equivalenza ex " lege " delle indicazioni ivi contenute a variante degli strumenti senza bisogno di autorizzazione regionale o provinciale) trovano la loro giustificazione nel preminente interesse all'attuazione del valore primario dell'informazione radiotelevisiva, e quindi alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione che a tal fine e' preordinato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 10, 17, 22; 9, n. 10; 14, primo comma; 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, degli artt. 3 e 4 della legge n. 223 del 1990).

Massima n. 16873

Pur in concorso del preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze, il principio di leale cooperazione nei rapporti fra Stato e autonomie esige che alle Province autonome, in considerazione della loro competenza primaria in tema di governo del territorio, sia dato congruo preavviso in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa impugnata in caso di mancata ottemperanza da parte della stessa dell'obbligo di adeguamento dei piani territoriali e per i comuni di adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento sopra citati e specificamente adottati. La congruita', tuttavia, va valutata tenendo conto dell'indicato preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione e pertanto, entro questi limiti, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, diciannovesimo comma, l. 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Massima n. 16875

L'impugnazione in via principale delle leggi nazionali e' data alle Regioni e alle Province autonome solo per far valere la lesione di proprie competenze costituzionalmente garantite (art. 2, primo comma, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 10, 17, 22; 9, n. 10; 14, primo comma; 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, degli artt. 3 e 4 della legge n. 223 del 1990, sollevate dalle Province di Bolzano e di Trento con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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