Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1991

Corte cost., sent. 13 maggio 1991, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, comma 2, ultima p., codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 17182

La ratio della circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore deve essere ricercata nella esigenza di punire con sanzione aggiuntiva solo quegli atti di violenza che comportino una significativa aggressione anche ai beni del servizio e della disciplina militare; il legislatore del 1985, nel trasformare la circostanza in esame da obligatoria in facoltativa, ha inteso proprio demandare al giudice, data la impossibilita' di tipizzare i casi in cui l'aggressione assurga ad autonoma ragione di aggravamento della pena prevista per i corrispondenti delitti comuni (lesioni od omicidio), l'individuazione della soglia della lesione rilevante, da applicarsi secondo le particolarita' del caso concreto attinenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e della disciplina.

Massima n. 17183

Una volta precisato (v. massima A) il significato da attribuire alla circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore, deve escludersi la lesione del principio della (sufficiente) determinazione della fattispecie in quanto nella disposizione e' chiaramente individuato - pur se solo per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena e quindi l'ambito entro il quale puo' esplicarsi la discrezionalita' del giudice attinente solo all'individuazione della rilevanza della lesione ai beni della disciplina e del servizio militare ed in quanto tale coerente con il principio della "individuazione" della pena con il quale quello della loro "legalita'" va contemperato ed armonizzato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, c.p.m.p., secondo comma, ultima parte, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost.). - Sul principio della individuazione e legalita' delle pene v. S. n. 131/1970

Massima n. 17184

Una volta chiarito (v. massima A) che nella fattispecie aggravante dell'art. 195, c.p.m.p. risulta chiaramente individuato, anche se solo per implicito, il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena, deve escludersi sia il mancato rispetto della regola di rimproverabilita', che la violazione del diritto di difesa, in quanto l'univocita' del disvalore considerato dalla norma, da un lato ne permette la conoscibilita' rendendo cosi' rimproverabile la condotta inosservante, e dall'altro consente all'accusa di enucleare gli elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione "rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare: addossandole, per cio' stesso, l'onere di una loro contestazione specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del quale quello alla contestazione e' naturale proiezione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 26 settembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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