Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1991
Corte cost., sent. 13 maggio 1991, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1991
- Data di deposito
- 13 maggio 1991
- Data di decisione
- 23 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 195, comma 2, ultima p., codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 17182
La ratio della circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore deve essere ricercata nella esigenza di punire con sanzione aggiuntiva solo quegli atti di violenza che comportino una significativa aggressione anche ai beni del servizio e della disciplina militare; il legislatore del 1985, nel trasformare la circostanza in esame da obligatoria in facoltativa, ha inteso proprio demandare al giudice, data la impossibilita' di tipizzare i casi in cui l'aggressione assurga ad autonoma ragione di aggravamento della pena prevista per i corrispondenti delitti comuni (lesioni od omicidio), l'individuazione della soglia della lesione rilevante, da applicarsi secondo le particolarita' del caso concreto attinenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e della disciplina.
Massima n. 17183
Una volta precisato (v. massima A) il significato da attribuire alla circostanza aggravante del reato di violenza ad inferiore, deve escludersi la lesione del principio della (sufficiente) determinazione della fattispecie in quanto nella disposizione e' chiaramente individuato - pur se solo per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena e quindi l'ambito entro il quale puo' esplicarsi la discrezionalita' del giudice attinente solo all'individuazione della rilevanza della lesione ai beni della disciplina e del servizio militare ed in quanto tale coerente con il principio della "individuazione" della pena con il quale quello della loro "legalita'" va contemperato ed armonizzato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, c.p.m.p., secondo comma, ultima parte, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost.). - Sul principio della individuazione e legalita' delle pene v. S. n. 131/1970
Massima n. 17184
Una volta chiarito (v. massima A) che nella fattispecie aggravante dell'art. 195, c.p.m.p. risulta chiaramente individuato, anche se solo per implicito, il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento di pena, deve escludersi sia il mancato rispetto della regola di rimproverabilita', che la violazione del diritto di difesa, in quanto l'univocita' del disvalore considerato dalla norma, da un lato ne permette la conoscibilita' rendendo cosi' rimproverabile la condotta inosservante, e dall'altro consente all'accusa di enucleare gli elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione "rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare: addossandole, per cio' stesso, l'onere di una loro contestazione specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del quale quello alla contestazione e' naturale proiezione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 26 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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