Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1991

Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/1991
Data di deposito
2 maggio 1991
Data di decisione
12 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 17208

La pensione di anzianita' introdotta nel sistema di previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903/1965 e disciplinata dalla legge n. 153/1969, non e' un'ipotesi particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia in quanto, a differenza di quest'ultima, basata sul raggiungimento di un limite di eta', e' fondata esclusivamente sulla durata dell'attivita' lavorativa rappresentando cosi' un riconoscimento ed un premio per la fedelta' al servizio dimostrata dal lavoratore per trentacinque anni; il trattamento di quiescenza di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 corrisposto ai dipendenti statali, pur essendo legato esclusivamente alla anzianita' di servizio (20 o 15 anni nel caso di dipendenti coniugate o con prole), invece, e' una normale ipotesi del trattamento di quiescenza costituente peraltro un privilegio riservato dallo Stato ai propri dipendenti, che solo un tempo poteva trovare giustificazione in considerazione della disciplina fortemente autoritaria dell'impiego pubblico; ma proprio percio', a prescindere dalle differenze tecnico-formali fra le due forme di pensione, non sussiste violazione del principio di eguaglianza il quale non e' invocabile allo scopo di generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia dubbio il fondamento razionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle differenze fra sistemi pensionistici: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990; - Sulla non invocabilita' del principio di eguaglianza per generalizzare norme singolari: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990.

Massima n. 17209

La disposizione dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, secondo cui il diritto alla pensione di anzianita' si matura, per i lavoratori privati iscritti all'INPS, con il compimento di trentacinque anni di attivita' lavorativa, non da' luogo a violazione del principio costituzionale che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita per il tempo della vecchiaia. La cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente, alla quale e' subordinato il diritto alla pensione di anzianita', non e' infatti causata da uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, dovendo al contrario ritenersi che il predetto art. 22, sviluppa la tutela dell'art. 38 Cost., estendendola ad una situazione di bisogno che si determina in ragione non dell'eta', ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, discrezionalmente valutata dal legislatore, non appare, in se' considerata, eccedere il limite della razionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 38 Cost.).

Massima n. 17210

La impossibilita', per i lavoratori privati iscritti all'I.N.P.S., di maturare il diritto alla pensione di anzianita' - come previsto dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - prima del compimento di trentacinque anni di attivita' - diversamente dai dipendenti statali, per i quali la concessione del trattamento di quiescenza e' possibile dopo venti anni di servizio (ridotti a quindici per le donne coniugate o con prole) - non comporta violazione del principio della equa distribuzione del carico tributario, sia perche' la spesa iscritta nel bilancio annuale dello Stato per il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali collocati a riposo trova una contropartita, tra le entrate, nelle somme trattenute a tal fine sugli stipendi, sia perche' lo Stato concorre anche al finanziamento delle pensioni del settore privato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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