Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1991
Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1991
- Data di deposito
- 2 maggio 1991
- Data di decisione
- 12 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 17208
La pensione di anzianita' introdotta nel sistema di previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n. 903/1965 e disciplinata dalla legge n. 153/1969, non e' un'ipotesi particolare nell'ambito della pensione di vecchiaia in quanto, a differenza di quest'ultima, basata sul raggiungimento di un limite di eta', e' fondata esclusivamente sulla durata dell'attivita' lavorativa rappresentando cosi' un riconoscimento ed un premio per la fedelta' al servizio dimostrata dal lavoratore per trentacinque anni; il trattamento di quiescenza di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 corrisposto ai dipendenti statali, pur essendo legato esclusivamente alla anzianita' di servizio (20 o 15 anni nel caso di dipendenti coniugate o con prole), invece, e' una normale ipotesi del trattamento di quiescenza costituente peraltro un privilegio riservato dallo Stato ai propri dipendenti, che solo un tempo poteva trovare giustificazione in considerazione della disciplina fortemente autoritaria dell'impiego pubblico; ma proprio percio', a prescindere dalle differenze tecnico-formali fra le due forme di pensione, non sussiste violazione del principio di eguaglianza il quale non e' invocabile allo scopo di generalizzare una norma singolare, tanto meno quando di essa sia dubbio il fondamento razionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle differenze fra sistemi pensionistici: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990; - Sulla non invocabilita' del principio di eguaglianza per generalizzare norme singolari: S. nn. 173/1986, 366/1988 e 86/1990.
Massima n. 17209
La disposizione dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, secondo cui il diritto alla pensione di anzianita' si matura, per i lavoratori privati iscritti all'INPS, con il compimento di trentacinque anni di attivita' lavorativa, non da' luogo a violazione del principio costituzionale che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita per il tempo della vecchiaia. La cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente, alla quale e' subordinato il diritto alla pensione di anzianita', non e' infatti causata da uno degli eventi contemplati dalla norma costituzionale, dovendo al contrario ritenersi che il predetto art. 22, sviluppa la tutela dell'art. 38 Cost., estendendola ad una situazione di bisogno che si determina in ragione non dell'eta', ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, discrezionalmente valutata dal legislatore, non appare, in se' considerata, eccedere il limite della razionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 38 Cost.).
Massima n. 17210
La impossibilita', per i lavoratori privati iscritti all'I.N.P.S., di maturare il diritto alla pensione di anzianita' - come previsto dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - prima del compimento di trentacinque anni di attivita' - diversamente dai dipendenti statali, per i quali la concessione del trattamento di quiescenza e' possibile dopo venti anni di servizio (ridotti a quindici per le donne coniugate o con prole) - non comporta violazione del principio della equa distribuzione del carico tributario, sia perche' la spesa iscritta nel bilancio annuale dello Stato per il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali collocati a riposo trova una contropartita, tra le entrate, nelle somme trattenute a tal fine sugli stipendi, sia perche' lo Stato concorre anche al finanziamento delle pensioni del settore privato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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