Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1991

Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/1991
Data di deposito
18 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:168

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17191

L'ordinamento comunitario e l'ordinamento statale sono "distinti e al tempo stesso coordinati" e le norme del primo vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione in quest'ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali; da cio' deriva non la caducazione della norma interna incompatibile bensi' la non applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie oggetto della sua cognizione. Tale principio, per effetto della giurisprudenza costituzionale, e' stato applicato dapprima ai regolamenti comunitari (anteriori o successivi alla norma statale) e quindi esteso, a determinate condizioni, alle decisioni della Corte di giustizia e alle direttive del Consiglio delle Comunita'. Fermo restando, in base allo stesso art. 11 Cost., che l'ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria, giacche' in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilita', sotto tale profilo, della legge di esecuzione del Trattato. - Sulla affermazione, e progressiva estensione, del principio: S. nn. 170/1984, 113/1985, 47/1985, 48/1985, 389/1989, 64/1990 e O. n. 81/1985; - Sui limiti alla sua applicazione derivanti dall'art. 11 Cost.: S. n. 232/1989.

Massima n. 17192

Dall'affermata autonomia, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'ordinamento comunitario (v. massima A) discende che e' proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilita', nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile (ved. ancora massima A) dall'art. 11 Cost.. Quindi per le direttive, in particolare, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, che - interpretando l'art. 189 del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli Stati membri - ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ( sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85) secondo i quali la diretta applicabilita', in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (si' da non lasciare margine di discrezionalita' agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che inoltre lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva.

Massima n. 17193

La ricognizione in concreto dei presupposti della diretta applicabilita', nell'ordinamento degli Stati membri, delle direttive comunitarie, costituisce l'esito di una attivita' di interpretazione della direttiva e delle sue singole disposizioni, che il giudice nazionale puo' effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del Trattato di Roma, facolta' quest'ultima che invece costituisce obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza (art. 177, terzo comma, cit.), sempre che - secondo quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia - il precetto della norma comunitaria non si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla sua esegesi. Allo stesso fine la Corte costituzionale, ferma restando la facolta' di sollevare anch'essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. 177 cit., puo' procedere alla diretta interpretazione della normativa comunitaria anche se talora in passato ha demandato tale compito al giudice a quo. - Sui poteri della Corte costituzionale riguardo alla interpretazione delle direttive comunitarie: S. 64/1990 e 403/1987, O. n. 206/1976.

Massima n. 17194

In forza dell'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti in esso contenute hanno effetto anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore sempre che a tale data fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso. Pertanto, nei casi in cui, come nella specie, non ricorrano ne' l'una ne' l'altra di queste condizioni, nonostante l'abrogazione operata dall'art. 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, la norma dell'art. 4, lett. e), della tariffa, parte prima, Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede l'assoggettabilita', all'imposta di registro delle emissioni di prestiti obbligazionari, e' tuttora applicabile, con conseguente rilevanza, nel processo a quo, e ammissibilita' nel giudizio innanzi alla Corte, della questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento all'art. 76 Cost.. - Per l'inammissibilita' della medesima questione, in ragione dell'applicabilita', in quei casi, dello "ius superveniens": O. nn. 21/1990, 31/1989 e 54/1989.

Massima n. 17195

L'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) pone agli Stati membri una prescrizione incondizionata (perche' non lascia margine di discrezionalita' ai legislatori nazionali escludendo in ogni caso la tassazione dell'emissione di obbligazioni) e sufficientemente precisa (trattandosi di un obbligo di astenersi dall'imposizione fiscale compiutamente definito e non abbisognevole di alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio). Pertanto, in base ai principi da osservarsi in materia (ved. massime B e C), non avendo lo Stato italiano dato attuazione a tale direttiva nel previsto termine del 1 gennaio 1972 ma solo successivamente, con il nuovo testo unico dell'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la norma dell'art. 4, lett. e) della tariffa, parte prima Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede la assoggettabilita' all'imposta di registro dell'emissione di prestiti obbligazionari, non e' suscettibile, per la evidente incompatibilita' con la direttiva CEE, di applicazione nel giudizio a quo, con conseguente irrilevanza, sotto questo profilo (al riguardo ved. massima D) della questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e) della tariffa, Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 4, lettera e), della tariffa, parte prima, Allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il Relatore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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