Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1991
Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:158
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17090
In caso di impugnazione, per difetto di veridicita', del riconoscimento del figlio naturale da parte dell'autore, non puo' farsi valere, come causa di contrasto della prevista imprescrittibilita' dell'azione con l'art. 2 della Costituzione, lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio (ex art. 261 del codice civile). L'inderogabilita' dei doveri di solidarieta' ivi richiamati, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., non e' invocabile quando il legame familiare venga meno perche' privato del fondamento della verita' della filiazione. Ne' quel legame e' automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello e' radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della procreazione, e questo invece in un atto di volonta', che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue. Conseguentemente i parametri costituzionali su richiamati non hanno forza per subordinare e modificare il principio dell'ordinamento, per cui ogni falsa apparenza di stato deve cadere, che modella la norma di cui all'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, 29 e 30 Cost., dell'art. 263 cod. civ.).
Massima n. 17091
Il profilo di disparita' di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilita' dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annale ex art. 244 del codice civile, non sussiste. Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilita' dell'azione; per la seconda vale la presunzione " pater est is quem iustae nuptiae demonstrant " superabile solo - per il "favor legitimitatis" - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento. D'altra parte, pur non ignorandosi che alla coscienza collettiva la norma in questione potrebbe apparire eccessivamente rigorosa, va ricordato che, qualora si volesse bilanciare al riguardo la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verita', la Corte ha gia' statuito che non il giudice delle leggi ma solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263 cod. civ.) - S. n. 134/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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