Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1991
Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1991
- Data di deposito
- 18 gennaio 1991
- Data di decisione
- 11 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 16813
La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilita' - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, piu' specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume cosi' per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Ne deriva, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., visto sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto degli utenti con l'amministrazione postale, in quanto rapporto di natura contrattuale fondamentalmente soggetto a regime di diritto privato. Di conseguenza, poiche' l'adeguamento della norma impugnata ai principi costituzionali non potrebbe operarsi, per varie e non superabili difficolta' (impossibilita' di applicazione analogica della disciplina dell'art. 443 cod. proc. civ., che nel caso non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino su cui si fonda; permanenza in vigore della norma nella parte relativa al termine di sei mesi dalla presentazione del reclamo, cui l'azione giudiziaria resterebbe soggetta, ecc.) attraverso la trasformazione della condizione di proponibilita' in condizione di procedibilita', l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilita' dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilita' dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso. - Sulla trasformazione, per effetto di decisione della Corte, della condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria in condizione di procedibilita': S. n. 93/1979; - Su un'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.: S. n. 136/1985; - Per una soluzione analoga a quella adottata: S. n. 530/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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