Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1991
Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1991
- Data di deposito
- 18 gennaio 1991
- Data di decisione
- 11 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986
- art. 16, legge della Regione Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 16795
Come gia' affermato, in materia di igiene e salute pubblica non puo' sconvolgersi la complessiva logica della legge statale diretta ad attuare le direttive C.E.E. in modo uniforme per tutto il territorio statale e pertanto la potesta' legislativa regionale e' destinata a cedere all'intervento statale. In particolare, poiche' la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale, le Regioni non possono interferire con le norme penali statali rimuovendo o variando le pene previste, ne', quindi, rendere lecita un'attivita' che l'ordinamento statale sanziona penalmente. - S. nn. 79/1977, 370/1989, 43/1990, 309/1990.
Massima n. 16797
L'art. 6, lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti, e tra questi, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche i comuni) che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani. E poiche' l'art. 25 dello stesso d.P.R. punisce con arresto ed ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono dette attivita' senza autorizzazione regionale, ne deriva che gli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, esonerando i sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione, e consentendo cosi' ai Comuni lucani di installare e gestire senza di essa le discariche di rifiuti solidi urbani, rendono lecite attivita' penalmente sanzionate dalla legge statale, con conseguente interferenza in materia di esclusiva competenza dello Stato (v. Massima A). Percio' - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - i suddetti articoli della legge regionale vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme integrative di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento di rifiuti), nelle parti in cui consentono ai Comuni lucani di installare e gestire le discariche di rifiuti solidi urbani senza munirsi dell'autorizzazione regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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