Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1991

Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1991
Data di deposito
18 gennaio 1991
Data di decisione
11 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986
  • art. 16, legge della Regione Basilicata n. 22 del 4 settembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 16795

Come gia' affermato, in materia di igiene e salute pubblica non puo' sconvolgersi la complessiva logica della legge statale diretta ad attuare le direttive C.E.E. in modo uniforme per tutto il territorio statale e pertanto la potesta' legislativa regionale e' destinata a cedere all'intervento statale. In particolare, poiche' la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale, le Regioni non possono interferire con le norme penali statali rimuovendo o variando le pene previste, ne', quindi, rendere lecita un'attivita' che l'ordinamento statale sanziona penalmente. - S. nn. 79/1977, 370/1989, 43/1990, 309/1990.

Massima n. 16797

L'art. 6, lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti, e tra questi, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche i comuni) che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani. E poiche' l'art. 25 dello stesso d.P.R. punisce con arresto ed ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono dette attivita' senza autorizzazione regionale, ne deriva che gli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, esonerando i sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione, e consentendo cosi' ai Comuni lucani di installare e gestire senza di essa le discariche di rifiuti solidi urbani, rendono lecite attivita' penalmente sanzionate dalla legge statale, con conseguente interferenza in materia di esclusiva competenza dello Stato (v. Massima A). Percio' - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - i suddetti articoli della legge regionale vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme integrative di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento di rifiuti), nelle parti in cui consentono ai Comuni lucani di installare e gestire le discariche di rifiuti solidi urbani senza munirsi dell'autorizzazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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