Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1991
Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1991
- Data di deposito
- 29 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 17, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 17, comma 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 17060
L'indennita' giornaliera di maternita' prevista dal'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e' diretta a tenere indenne la donna lavoratrice, sia pure in misura non completa, dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Tale indennita', infatti, serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilita' di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita, ad evitare che alla maternita' si ricolleghi uno stato di bisogno economico. pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino ed, inoltre, a garantirle il diritto di scegliere liberamente di essere madre, senza che tale sua liberta' sia di fatto limitata o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito lavorativo quale conseguenza della maternita'. Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che e' stabilita dal'art. 37, primo comma, sia del principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Massima n. 17061
La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternita' (ved. massima A) e' propria dell'indennita' giornaliera di maternita' anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'indennita' stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. In tali casi, infatti, l'indennita' non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternita'.
Massima n. 17062
Tenuto conto della natura e degli scopi dell'indennita' giornaliera di maternita' (v. massima A e B) costituisce una palese incoerenza, tale da determinare un'ingiustificabile disparita' di trattamento rispetto ad ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente determinato dall'obbligo di astensione previsto dagli art. 4 e 5 legge n. 1204/1971, l'esclusione del diritto all'indennita' nei casi e nella misura in cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione obbligatoria, pur iniziato dopo piu' di 60 giorni dalla fine della precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista successiva fase di ripresa dell'attivita' lavorativa. In siffatta ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternita', viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente - e non solo probabilmente - goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato. Ne' certo puo' avere peso in contrario il carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale annuo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio piu' di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennita' giornaliera di maternita', anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa. - Su altri aspetti dell'applicazione della condizione dei sessanta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per la corresponsione dell'indennita' giornaliera di maternita' e in particolare sui giorni non computabili in tale periodo: S. nn. 106/1980 e 332/1988; - Sulla impossibilita' di considerare volontaria la disoccupazione conseguente al periodo di sosta in rapporti di lavoro analoghi a quello a tempo parziale annuo: S. n. 160/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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