Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1991
Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 3, n. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 76, comma 3, n. 2., decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17046
L'esclusione della prova di assenza di intento speculativo, ai fini della tassazione della operazione, nel caso di acquisto e di vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente e dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a cinque anni, (art. 76, terzo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1073, n. 597), non da vita ad una presunzione "iuris et de iure", ma si sostanzia in una tipizzazione legale delle due operazioni di acquisto e di vendita che, in quanto si succedono entro un dato lasso di tempo, sono considerate come un comportamento complessivo unificato dall'intento speculativo ed in quanto tale assunto come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile, non ricorrendo l'ipotesi del reddito d'impresa, come reddito personale, e non ha senso percio' denunciare al riguardo una violazione del diritto di difesa. In realta' tipizzazioni, qualificazioni e valutazioni legali come quelle suindicate possono bensi' essere censurate, sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza, in ordine all'effetiva ricorrenza della situazione socio-economica di riferimento o alla loro stessa congruita' rispetto ai fini perseguiti, non essendo pero' sufficiente, per dare corpo in tal senso ad una censura apprezzabile, il semplice generico richiamo dell'ordinanza di rimessione all'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, terzo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Massima n. 17047
Non vi e' alcun rapporto diretto, sul piano normativo, fra l'area di interessi cui si riferisce la norma dell'art. 76, terzo comma, n. 2, del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che comprende tra le operazioni speculative soggette a tassazione delle plusvalenze, l'acquisto e la vendita nel quinquennio di immobili non destinati ad utilizzazione personale, e quelle in cui operano la promozione costituzionale dell'accesso alla proprieta' dell'abitazione e la garanzia costituzionale della proprieta'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, secondo comma, - "rectius" art. 47 - Cost., dell'art. 76, terzo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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