Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1991
Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:124
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 91 del 31 marzo 1977
- art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 2, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 2, comma 1, legge n. 91 del 31 marzo 1977
- decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 1, comma 3, legge n. 38 del 26 febbraio 1986
- art. 2, legge n. 91 del 31 marzo 1977
- legge n. 38 del 26 febbraio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17073
L'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, prescrive all'autonomia privata limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione, limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria. Percio' l'art. 4, secondo comma, che dichiara nulle le clausole contrattuali, individuali o collettive, portanti deroghe alla disciplina legale in senso piu' favorevole ai lavoratori, non e' che l'esplicazione di una sanzione gia' implicita nell'art. 2, in relazione all'art. 1418, primo comma, cod. civ., di guisa che l'uno sta o cade con l'altro. Di conseguenza, nel caso di specie, sebbene oggetto del giudizio a quo sia una domanda fondata su entrambe le suddette disposizioni, la mancata impugnativa della seconda non rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della prima.
Massima n. 17074
Non puo' condividersi l'interpretazione dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, secondo la quale - a differenza da quanto ritenuto, nell'impugnarlo, dal giudice a quo, in conformita' della sentenza della Corte costituzionale n. 697 del 1988 - lo stesso articolo, nell'ultimo periodo del primo comma, non vieterebbe il calcolo dell'indennita' di contingenza anche sulla quattordicesima mensilita', ma soltanto l'applicazione al calcolo di sistemi di indicizzazione diversi da quello del settore industriale e piu' onerosi per il costo del lavoro. Ed e' anche da escludere che tale interpretazione - che vanifica l'ultimo inciso della disposizione (e "limitatamente a tali elementi") riducendola a mera ripetizione della normativa contenuta nella prima parte del comma - trovi conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Massima n. 17075
L'art. 1, terzo comma, della legge 26 febbraio 1986, n. 38, ha abrogato la precedente disciplina dell'indennita' di contingenza contenuta nella prima parte dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, in quanto diretta a vietare i sistemi di scala mobile a percentuale, e percio' superata dalla nuova normativa, che ha introdotto un sistema di questo tipo. Ma pur dopo la legge del 1986, retribuzione tabellare e indennita' di contingenza rimangono elementi distinti, e quindi e' rimasta in vigore la disciplina degli effetti riflessi dell'indennita' sugli altri istituti retributivi dettata nell'ultimo periodo dell'art. 2, primo comma, del decreto del 1977.
Massima n. 17076
Il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, che disciplina l'applicazione dell'indennita' di contingenza, non ha valenza meramente congiunturale, ma stabilisce "il principio per cui il trattamento di contingenza deve essere, in linea di massima, comune per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi limiti". Pertanto l'art. 2, che prescrive all'autonomia privata i limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione (limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria) non crea sperequazioni di trattamento, ma, al contrario, e' ispirata da finalita' di "perequazione e rinconduzione ad uniformita' delle varie previsioni contrattuali per i diversi settori", e quindi costituisce attuazione del principio di eguaglianza. Ne' in particolare, puo' sostenersi che, per effetto di tale disposizione, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita in quattordici mensilita', risulti garantita solo parzialmente dal meccanismo di indicizzazione, mentre per i lavoratori dell'industria l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ripartita in tredici mensilita', giacche' pure nell'industria e' solitamente previsto un elemento aggiuntivo costituito da un premio di produzione non indicizzato al costo della vita. - S. nn. 45/1978, 219/1984, 697/1988.
Massima n. 17080
L'indicizzazione della retribuzione dovuta ai lavoratori non e' l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione: ed infatti, prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore ( v. l. 14 luglio 1959, n. 741), e' stata riconosciuta la funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente anche alla contrattazione collettiva nel settore privato e, successivamente, in quello pubblico, determinandosi cosi' in ordine alla quantificazione dei trattamenti retributivi minimi dei lavoratori, una stretta connessione dell'art. 36 con l'art. 39, primo comma, Cost.. Peraltro l'autonomia collettiva e' soggetta a limiti legali, restando in facolta' del legislatore tracciare delle linee guida o stabilire dei criteri direttivi. - S. nn. 43/1980 e 43/1985.
Massima n. 17081
I limiti legali alla liberta' di contrattazione collettiva (v. massima E) sulla determinazione della misura dell'indicizzazione degli elementi retributivi sui quali incidere nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorieta', senza peraltro che la durata del provvedimento legislativo debba necessariamente essere predeterminata con l'indicazione di una precisa scadenza. Cessata pero' l'emergenza che lo legittimava, la conservazione del provvedimento, che tali limiti pone, si pone in contrasto non solo con l'art. 39 Cost. (peraltro non richiamato nel caso di specie nell'ordinanza di rimessione), ma anche con l'art. 36 Cost..
Massima n. 17082
Con la riforma strutturale dell'indennita' di contingenza per il settore privato, attuata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, sullo stampo della nuova disciplina dell'indennita' integrativa speciale nel settore pubblico (d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13) non puo' ritenersi giustificato, di fronte all'art. 36 Cost. (ved. massima F), il mantenimento della disposizione dell'art. 2, comma primo, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, in virtu' della quale "gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 (operanti nel settore dell'industria) e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". La giustificazione della norma in questione e' cessata anche dal punto di vista dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di ragionevolezza, in quanto il protrarsi dei vincoli dell'autonomia in ordine agli effetti indiretti delle variazioni del costo della vita sulla retribuzione, a cui essa da luogo, sebbene non possa dirsi contraddittorio sul piano della logica formale, sul piano della razionalita' pratica appare incoerente con la restituzione (argomentabile dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 38 del 1986) alle parti sociali del potere di modificare, anche in senso piu' favorevole ai lavoratori, la disciplina legale degli effetti diretti stabilita nel primo comma. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 ("Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"), nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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