Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1991
Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:123
Norme oggetto del giudizio
- all. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 17070
Le nuove qualifiche (dirigente, coadiutore e collaboratore) del profilo professionale farmacista, cosi' come distinte nella vigente disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali (Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), non corrispondono a quelle gia' attribuite ai farmacisti degli enti ospedalieri (direttore di farmacia e farmacista collaboratore) non solo per il diverso numero (tre contro due) ma anche perche', nonostante la identita' terminologica, il ruolo svolto dal farmacista collaboratore dell'ente ospedaliero, (che, come previsto dall'art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, coadiuvava il direttore della farmacia nel servizio, sostituendolo in caso di assenza) piu' che a quello proprio del farmacista al quale nell'attuale ordinamento delle UU.SS.LL. compete tale qualifica, risulta sostanzialmente equiparabile a quello che nelle UU.SS.LL. e' ora proprio del coadiutore. Appare quindi privo di razionale giustificazione che nell'ambito delle nuove qualifiche, mentre ai farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni, ed inquadrati, presso questi, nell'ottavo e nel settimo livello e' stata attribuita, nelle UU.SS.LL., la posizione apicale, se nell'ente locale o nella regione avessero maturato almeno otto anni di servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di farmacista coadiutore) se avessero un'anzianita' inferiore a tale livello o provenissero dal settimo livello, i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri, invece, siano stati inquadrati, rispettivamente, nella prima e nell'ultima di tali qualifiche, a seconda che negli enti suddetti svolgessero funzioni di direttore di farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Tale diverso trattamento, fondato solo sulla diversita' dell'ente di provenienza, deve ritenersi lesivo dell'art. 3 della Costituzione, e pertanto - assorbite le censure mosse sulla base degli altri parametri costituzionali - l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di "farmacista coadiutore" del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unita' sanitarie locali, che era in servizio, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di "farmacista collaboratore".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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