Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1991

Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1991
Data di deposito
26 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:123

Norme oggetto del giudizio

  • all. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 17070

Le nuove qualifiche (dirigente, coadiutore e collaboratore) del profilo professionale farmacista, cosi' come distinte nella vigente disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali (Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), non corrispondono a quelle gia' attribuite ai farmacisti degli enti ospedalieri (direttore di farmacia e farmacista collaboratore) non solo per il diverso numero (tre contro due) ma anche perche', nonostante la identita' terminologica, il ruolo svolto dal farmacista collaboratore dell'ente ospedaliero, (che, come previsto dall'art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, coadiuvava il direttore della farmacia nel servizio, sostituendolo in caso di assenza) piu' che a quello proprio del farmacista al quale nell'attuale ordinamento delle UU.SS.LL. compete tale qualifica, risulta sostanzialmente equiparabile a quello che nelle UU.SS.LL. e' ora proprio del coadiutore. Appare quindi privo di razionale giustificazione che nell'ambito delle nuove qualifiche, mentre ai farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni, ed inquadrati, presso questi, nell'ottavo e nel settimo livello e' stata attribuita, nelle UU.SS.LL., la posizione apicale, se nell'ente locale o nella regione avessero maturato almeno otto anni di servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di farmacista coadiutore) se avessero un'anzianita' inferiore a tale livello o provenissero dal settimo livello, i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri, invece, siano stati inquadrati, rispettivamente, nella prima e nell'ultima di tali qualifiche, a seconda che negli enti suddetti svolgessero funzioni di direttore di farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Tale diverso trattamento, fondato solo sulla diversita' dell'ente di provenienza, deve ritenersi lesivo dell'art. 3 della Costituzione, e pertanto - assorbite le censure mosse sulla base degli altri parametri costituzionali - l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di "farmacista coadiutore" del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unita' sanitarie locali, che era in servizio, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di "farmacista collaboratore".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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