Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1991

Corte cost., sent. 15 marzo 1991, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1991
Data di deposito
15 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15503

La fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non possono interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita un'attivita' che esse sanzionino penalmente, particolarmente quando - come nel caso - si tratti di leggi attuative di direttive C.E.E. e percio' ispirate a criteri di omogeneita' e univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio dello Stato. Va percio' dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, gia' esercitassero l'attivita' c.d. di rottamatori senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni (regionale e comunale), di proseguire tale esercizio a condizione che, entro sei mesi dalla stessa data, presentino istanza di autorizzazione, rendendo in tal modo lecita, sia pure in via transitoria, un'attivita' che la normativa statale (artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982) considera penalmente rilevante. - Per l'affermazione degli stessi principi: S. nn. 370/1989, 43/1990, 309/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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