Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1991

Corte cost., sent. 15 marzo 1991, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1991
Data di deposito
15 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:116

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 5, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 3, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 1, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 2, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 4, comma 1, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 4, comma 3, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 3, comma 2, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 5, comma 2, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 1, comma 2, legge n. 87 del 9 aprile 1990
  • art. 3, legge n. 752 del 8 novembre 1986
  • art. 8, comma 1, lett. a, legge n. 87 del 9 aprile 1990

Parametri

  • statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 69, e ss., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 69, e segg., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 agosto 1977
  • legge n. 752 del 8 novembre 1986
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 agosto 1977
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 118, comma 1, Costituzione
  • art. 119, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 119, comma 2, Costituzione

Massime

Massima n. 17102

Alla disciplina adottata con la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "interventi urgenti per la zootecnia", non e' possibile riferire ne' la natura di intervento di carattere "straordinario e temporaneo", ne' il carattere di normazione indirizzata alla "regolazione del mercato agricolo". La legge stessa, invece, dovra' essere correttamente collocata nel quadro degli ordinari interventi attinenti alla programmazione di settore relativa alla materia agricola e forestale, quadro che trova la sua base normativa nella legge 8 novembre 1986, n. 752. - Riguardo agli interventi di carattere "straordinario e temporaneo", in relazione alle competenze di Regioni e Province autonome: S. nn. 217/1988, 324/1989, 399/1989, 459/1989; - Riguardo alle caratteristiche degli interventi di "regolazione del mercato", di competenza statale: S. nn. 994/1988, 304/1987, 433/1987; - Sulla legge 8 novembre 1986, n. 752: S. n. 1145/1988.

Massima n. 17103

Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, puo' procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata piu' ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attivita' di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (societa' per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto e' il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti piu' appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).

Massima n. 17104

Nessuna lesione della sfera regionale o provinciale e' dato desumere dalla disciplina posta dall'art. 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, in tema di programmazione degli interventi nel settore zootecnico sia in relazione alla procedura di approvazione del "programma di intervento" sia in relazione ai contenuti dei programmi in quanto per la procedura di approvazione e' previsto un doppio livello di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome (attraverso la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e attraverso il Comitato di settore di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 8 novembre 1986 n. 752); quanto, poi, ai contenuti del programma, per il loro carattere di indirizzo generale essi non sono tali da compromettere la sfera gestionale spettante alle Regioni, risultando altresi' rispettosi anche dei piu' rigorosi limiti operanti a favore della competenza di tipo esclusivo attribuita, in materia di agricoltura, alle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, primo comma, Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 2, legge 9 aprile 1990, n. 87).

Massima n. 17105

Il conferimento al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, organo centrale dello Stato, di compiti di intervento di natura concreta e puntuale (approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; concessione di contributi su mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del 1988) non puo' trovare alcuna giustificazione ne' sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento ne' su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale e conseguentemente e' lesivo delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Ne' tale lesione puo' essere superata mediante la previsione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non puo' essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attivita' consultiva. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che il Comitato attui i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5, st.l..

Massima n. 17106

Stante la coincidenza tra gli interventi richiamati nell'art. 3, secondo comma, legge n. 87/1990 e quelli elencati nell'art. 4, la dichiarazione d'incostituzionalita' relativa a quest'ultima norma (v. massima D) deve estendere i suoi effetti anche alla disciplina posta nell'art. 3, secondo comma, in quanto destinata a regolare le modalita' di esercizio (diretto o per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5) dei vari interventi di carattere operativo indebitamente affidati dall'art. 4 al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico. Per lo stesso motivo va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1" in quanto tali "compiti", in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art. 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massima D). Infatti la facolta' di intervento dello Stato con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia.

Massima n. 17107

La facolta' che va riconosciuta allo Stato di poter intervenire con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge " i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1", in quanto i "compiti" di cui parla la norma, in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art, 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massime D e E).

Massima n. 17108

L'art. 5 legge 30 novembre 1989 n. 386, che prevede la partecipazione delle Province autonome "alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di partecipazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", e' una norma "rinforzata" insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento ma, nella fattispecie, la norma stessa non puo' ritenersi applicabile, date le caratteristiche proprie del fondo speciale istituito con la legge n. 87 del 1990. Il Fondo di cui alla legge n. 87 non risulta, infatti, destinato a garantire "livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", bensi' ad incentivare le imprese impegnate nel risanamento e nella ristrutturazione delle proprie attivita' connesse al settore zootecnico, venendo a perseguire un'obbiettivo che, in linea preminente, non e' di politica sociale, ma di politica economica. Mancano, di conseguenza, i presupposti oggettivi per assimilare il Fondo in questione a quelli richiamati nell'art. 5 della legge n. 386/89. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 69 e ss. dello Statuto del Trentino Alto Adige e dell'art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386, dell'art. 1, secondo comma, legge 9 aprile 1990 n. 87).

Massima n. 17109

L'art. 8 legge 9 aprile 1990, n. 87 prevede, per l'attuazione delle finalita' perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo, della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986". Anche se la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, e la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 della legge n. 752/1986 non e' tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali, tuttavia, questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 della legge n. 752/1986 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare risorse gia' destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento ad interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini, infatti, determina uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa gia' adottati e in corso di svolgimento. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, primo comma, lett. a, legge 9 aprile 1990 n. 87, gia' citato, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma gia' prevista dall'art. 3 legge 8 novembre 1986 n. 752. - V., in materia di modifica di legislazione preesistente da parte dello Stato per i proventi attribuiti alle Regioni, la sentenza n. 245/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87; dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede che il Comitato "attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5"; dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede che la società per azioni svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatile dal Comitato di cui all'art. 1"; dell'art. 8, primo comma, lett. a) della stessa legge, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 21, 9, n. 3 e n. 8, 16, 69 ss. e 104, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi primo e secondo, 3, 5, 6 e 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma primo, 118, comma primo e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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