Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1991
Corte cost., sent. 9 gennaio 1991, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1991
- Data di deposito
- 9 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 379 del 16 settembre 1987
- legge n. 468 del 14 novembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 16841
La disciplina della materia delle pensioni e' affidata alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' anche adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo ma deve esercitare il potere attribuitogli secondo i canoni di razionalita' e ragionevolezza. ____________ N.B.: Riguardo alla sentenza n. 1 del 1991 v. la ordinanza, di rigetto di istanza di correzione, n. 154 del 1991.
Massima n. 16842
Il legislatore ha creato un'irrazionale discriminazione quando ha diviso in due gruppi i dirigenti civili e militari dello Stato, quelli collocati a riposo prima del 1 gennaio 1979 e quelli in data posteriore, nonostante le loro appartenenze alla stessa categoria con svolgimento di identico lavoro, concedendo solo ai secondi la riliquidazione della pensione e attribuendo agli altri la mera perequazione alla stregua di tutti altri dipendenti pubblici. Non costituisce, infatti, valida giustificazione, per la scelta dela data - limite, la presunta provvisorieta' dei trattamenti pensionistici dei solo collocati a riposo dal 1 gennaio 1979, perche' l'intento riequilibratore tra pensioni e retribuzioni, perseguito dal legislatore non puo' attuarsi solo a favore di quei dirigenti che godevano gia' di trattamenti migliori rispetto all'altro gruppo (ante 1-1-1979). Nella specie, peraltro, il fluire del tempo non puo' valere a giustificare la diversita' dei trattamenti pensionistici in relazione alla data del collocamento a riposo, visto che esso non ha operato per i pensionati post 1 gennaio 1979 i quali hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo i loro collocamenti a riposo. Cosicche' a partire dal 1 marzo 1990 (data alla quale fa riferimento il decreto - legge n. 413 del 1989, convertito con modificazioni in legge n. 37 del 1990) realizzandosi il voluto intento perequativo, si e' verificata la irrazionale discriminazione denunciata, con la sopravvenienza, al la stessa data, della illegittimita' costituzionale della norma in questione. E' dunque costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986 n. 341, a decorrere dal 1 marzo 1990. ____________ N.B.: Riguardo alla sentenza n. 1 del 1991 v. la ordinanza, di rigetto di istanza di correzione, n. 154 del 1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341, a decorrere dal 1° marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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