Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1991
Corte cost., ord. 16 febbraio 1991, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1991
- Data di deposito
- 16 febbraio 1991
- Data di decisione
- 11 febbraio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 16991
Manifesta inammissibilita' della questione per essersi sostanzialmente richiesto alla Corte di operare una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali, che esorbita dai limiti del controllo sulla compatibilita' delle leggi denunciate con i principi della Costituzione ad essa demandato, e al tempo stesso di pronunciare una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attivita', questa - per la varieta' delle scelte possibili e la molteplicita' delle implicazioni - anch'essa estranea al sindacato di costituzionalita', perche' esclusivamente propria del legislatore. - Sul trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate: S. n. 501/1988; - Sulla impossibilita' che il controllo di costituzionalita' demandato alla Corte costituzionale si sostanzi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali: S. n. 456/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - più esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel testo sostituito dalla norma citata - sollevata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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