Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/1991
Corte cost., ord. 11 febbraio 1991, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/1991
- Data di deposito
- 11 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 438, e ss., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16380
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione, priva di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonche' di qualsiasi riferimento al caso di specie, il che non consente di stabilire se e in qual modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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