Corte costituzionale

Ordinanza n. 519/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
519/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:519

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17828

La tutela del rappresentante del soggetto passivo in ordine al preteso pagamento di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni sull'I.R.PE.G., non puo' ritenersi compressa per effetto della non prevista previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, essendogli riconosciuta la possibilita' d'impugnare l'iscrizione a ruolo e di contestare in quella sede sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimita' dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Nello stesso senso, su analoghe questioni: S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989 e 178/1990.

Massima n. 17835

Le disposizioni degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la responsabilita' degli ex amministratori di societa' per penalita', soprattasse ecc. per infrazioni all'I.R.PE.G., non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria". Va quindi senz'altro respinta la censura di eccesso di delega avanzata, nei confronti delle norme suddette, in base all'assunto che il richiamato art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825, non prevederebbe alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in mancanza di avviso di accertamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, legge 9 ottobre 1971, n. 825.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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