Corte costituzionale
Ordinanza n. 519/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 519
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 519/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:519
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 17828
La tutela del rappresentante del soggetto passivo in ordine al preteso pagamento di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni sull'I.R.PE.G., non puo' ritenersi compressa per effetto della non prevista previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, essendogli riconosciuta la possibilita' d'impugnare l'iscrizione a ruolo e di contestare in quella sede sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimita' dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Nello stesso senso, su analoghe questioni: S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989 e 178/1990.
Massima n. 17835
Le disposizioni degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la responsabilita' degli ex amministratori di societa' per penalita', soprattasse ecc. per infrazioni all'I.R.PE.G., non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria". Va quindi senz'altro respinta la censura di eccesso di delega avanzata, nei confronti delle norme suddette, in base all'assunto che il richiamato art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825, non prevederebbe alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in mancanza di avviso di accertamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, legge 9 ottobre 1971, n. 825.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze