Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/1991
Corte cost., ord. 12 novembre 1991, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/1991
- Data di deposito
- 12 novembre 1991
- Data di decisione
- 4 novembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:411
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17595
Non puo' dirsi che con la scelta del termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio innanzi al pretore per la notifica del relativo decreto di citazione, l'ampia discrezionalita' lasciata al legislatore delegato dalla direttiva n. 103 in ordine alla disciplina delle modalita' di funzionamento del processo pretorile sia stata irrazionalmente esercitata. La maggiore lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato per il giudizio dinanzi al tribunale si giustifica infatti in quanto e' solo successivamente alla infruttuosa scadenza del termine intermedio di quindici giorni dalla notificazione del decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona offesa. Soprattutto, poi, la norma impugnata, ispirata com'e' dall'evidente fine di favorire il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' del tutto conforme alla esigenza di massima semplificazione del processo, di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, invocata dal giudice remittente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost..)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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