Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/1991
Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:377
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17466
Come gia' affermato dalla Corte nel dichiarare la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 442 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile allo stato degli atti", sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, stesso codice, poiche', con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volonta' che il processo sia definito a dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non puo' venir affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. n. 81/1991 e O. n. 305/91.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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