Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1991

Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
377/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:377

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17466

Come gia' affermato dalla Corte nel dichiarare la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 442 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile allo stato degli atti", sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, stesso codice, poiche', con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volonta' che il processo sia definito a dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non puo' trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non puo' venir affidato al giudice preposto ad essa, perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. n. 81/1991 e O. n. 305/91.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze