Corte costituzionale
Ordinanza n. 339/1991
Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 339/1991
- Data di deposito
- 11 luglio 1991
- Data di decisione
- 10 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:339
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17454
Manifesta inammissibilita' della questione perche' il giudice remittente non ha espresso alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare a quanto dedotto in altro giudizio (motivazione per relationem) e senza, quindi, far risultare dal contesto della motivazione gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione. - Riguardo alla motivazione per relationem, delle ordinanze di rinvio, nello stesso senso; O. nn. 148/1989 e 466/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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