Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1991

Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
339/1991
Data di deposito
11 luglio 1991
Data di decisione
10 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:339

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17454

Manifesta inammissibilita' della questione perche' il giudice remittente non ha espresso alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare a quanto dedotto in altro giudizio (motivazione per relationem) e senza, quindi, far risultare dal contesto della motivazione gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione. - Riguardo alla motivazione per relationem, delle ordinanze di rinvio, nello stesso senso; O. nn. 148/1989 e 466/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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