Corte costituzionale
Ordinanza n. 324/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 324/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Regione Emilia Romagna n. 29 del 26 luglio 1988
- art. 18, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17505
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 213/91.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), nella parte in cui detta norma esclude la necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi, in riferimento agli artt. 117, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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