Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/1991
Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/1991
- Data di deposito
- 5 luglio 1991
- Data di decisione
- 19 giugno 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:317
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17417
Manifesta inammissibilita' della questione per non avere il giudice 'a quo' effettuato la scelta tra le due interpretazioni alternative della norma impugnata da lui prospettate, e l'individuazione di quella ritenuta applicabile nel caso concreto, cosi' da consentire l'identificazione del 'thema decidendum' e della rilevanza della questione di costituzionalita'. - In senso analogo: S. nn. 472/1989 e 473/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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