Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1991

Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/1991
Data di deposito
5 luglio 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:317

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17417

Manifesta inammissibilita' della questione per non avere il giudice 'a quo' effettuato la scelta tra le due interpretazioni alternative della norma impugnata da lui prospettate, e l'individuazione di quella ritenuta applicabile nel caso concreto, cosi' da consentire l'identificazione del 'thema decidendum' e della rilevanza della questione di costituzionalita'. - In senso analogo: S. nn. 472/1989 e 473/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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