Corte costituzionale
Ordinanza n. 316/1991
Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 316/1991
- Data di deposito
- 5 luglio 1991
- Data di decisione
- 19 giugno 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 14, bis, decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984
- art. 1, legge n. 193 del 24 maggio 1989
- legge n. 17 del 17 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 17468
La questione relativa alla mancata estensione di taluni benefici di carriera, previsti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, al personale dipendente dal Ministero dei trasporti, non poteva essere proposta nei confronti delle norme - nel caso impugnate - riguardanti il primo, e percio' inapplicabili nel giudizio 'a quo', ma nei confronti delle disposizioni generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente. Peraltro, il carattere di specialita' delle norme denunciate esclude (v. massima B) che esse possano assumersi a 'tertium comparationis' ai fini del principio di eguaglianza, e che possano essere censurate, in riferimento agli artt. 36 e 97 Cost., per non avere considerato anche il personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 14 bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Massima n. 17469
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale e' da escludere che da una disciplina speciale, portante un trattamento piu' favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost.. - S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988, 427/1990; O. n. 582/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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