Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/1991
Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/1991
- Data di deposito
- 5 luglio 1991
- Data di decisione
- 19 giugno 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17415
Manifesta inammissibilita' della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) e' stata abrogata dall'art. 23, ultimo comma, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - attualmente in fase di conversione - norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quo' in considerazione della sua natura processuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 3 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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