Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1991

Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/1991
Data di deposito
5 luglio 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17415

Manifesta inammissibilita' della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) e' stata abrogata dall'art. 23, ultimo comma, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - attualmente in fase di conversione - norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quo' in considerazione della sua natura processuale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 3 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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