Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1991

Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
307/1991
Data di deposito
26 giugno 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:307

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17412

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.

Massima n. 17413

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 234/1991, 256/1991 e 293/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2,3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanze indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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