Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1991

Corte cost., ord. 12 giugno 1991, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
273/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:273

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17317

Questione gia' dichiarata non fondata in quanto la disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice delle indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini". - V., sent. n. 145/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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