Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/1991
Corte cost., ord. 12 giugno 1991, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:273
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17317
Questione gia' dichiarata non fondata in quanto la disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice delle indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini". - V., sent. n. 145/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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