Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1991

Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
256/1991
Data di deposito
6 giugno 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:256

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17380

Manifesta inammissibilita' della questione per essere state motivate 'per relationem' sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.

Massima n. 17381

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunziato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.

Massima n. 17382

Non sono tra loro comparabili le situazioni relative, da un lato alla mancata previsione, negli impugnati artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, cod.proc.pen., di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare, e di poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, previa rinuncia all'udienza preliminare, e, da altro lato, alla prevista vincolativita' della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e sindacabilita', da parte del giudice, della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 455). Invero, l'udienza preliminare, in quanto vaglio sulla sostenibilita' dell'accusa, e' oggetto di una garanzia preordinata a favore dell'imputato (e pertanto da lui rinunziabile), sicche' si giustifica che l'attuazione della garanzia si ponga come regola e che la richiesta di rinvio a tale udienza da parte del pubblico ministero o la rinunzia dell'imputato alla stessa udienza non siano subordinate al controllo, quanto all'esistenza dei requisiti, del giudice, controllo che comporterebbe il sostituirsi del giudice alle parti nella scelta loro spettante. Non sussiste percio' violazione dell'art. 3 Cost., ne', quindi, dell'art. 97 Cost., in quanto tale precetto non impone ad ogni costo la deflazione dei dibattimenti - che e' solo un fine indiretto ed eventuale dell'udienza preliminare - ne' tantomeno dell'art. 101, secondo comma, Cost., il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra azione del pubblico ministero e difesa dell'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza n. 168/1991;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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