Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/1991
Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO E.
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:256
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17380
Manifesta inammissibilita' della questione per essere state motivate 'per relationem' sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.
Massima n. 17381
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunziato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
Massima n. 17382
Non sono tra loro comparabili le situazioni relative, da un lato alla mancata previsione, negli impugnati artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, cod.proc.pen., di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare, e di poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, previa rinuncia all'udienza preliminare, e, da altro lato, alla prevista vincolativita' della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e sindacabilita', da parte del giudice, della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 455). Invero, l'udienza preliminare, in quanto vaglio sulla sostenibilita' dell'accusa, e' oggetto di una garanzia preordinata a favore dell'imputato (e pertanto da lui rinunziabile), sicche' si giustifica che l'attuazione della garanzia si ponga come regola e che la richiesta di rinvio a tale udienza da parte del pubblico ministero o la rinunzia dell'imputato alla stessa udienza non siano subordinate al controllo, quanto all'esistenza dei requisiti, del giudice, controllo che comporterebbe il sostituirsi del giudice alle parti nella scelta loro spettante. Non sussiste percio' violazione dell'art. 3 Cost., ne', quindi, dell'art. 97 Cost., in quanto tale precetto non impone ad ogni costo la deflazione dei dibattimenti - che e' solo un fine indiretto ed eventuale dell'udienza preliminare - ne' tantomeno dell'art. 101, secondo comma, Cost., il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra azione del pubblico ministero e difesa dell'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza n. 168/1991;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze