Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/1991
Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:252
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17363
L'udienza preliminare e' stata congegnata come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verita' materiale, cioe' come una fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua). - Nello stesso senso, su identica questione: S. n. 64/1991.
Massima n. 17364
Non costituisce violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione la mancata previsione nell'art. 422 del codice di procedura penale della possibilita' di nomina di un consulente tecnico d'ufficio (recte, perito) da parte del giudice (anche su sollecitazione delle parti), non potendo tale scelta ritenersi irragionevole, tenuto conto della natura e della funzione dell'udienza preliminare (v. massima A), le quali hanno indotto il legislatore delegato a limitare il "supplemento istruttorio" solo a taluni mezzi di prova, con esclusione di altri (tra cui, appunto, le perizie, i confronti, ecc.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua).
Massima n. 17365
Perche' il giudice pronunci l'archiviazione nei confronti dell'indagato o il non luogo a procedere rispetto all'imputato occorre, nel primo caso, che, sulla base degli elementi acquisiti, l'accusa sia chiaramente insostenibile e, quindi, la 'notitia criminis' inequivocamente infondata; mentre nel secondo e' necessaria l'evidenza della prova di non responsabilita'. Tale differenza e' giustificata dalla diversa funzione che le due discipline assolvono nel sistema del codice, attinendo la prima ad una fase in cui il controllo del giudice e' volto si' a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor piu' a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero e, quindi, a garantire l'obbligatorieta' dell'azione penale, mentre la seconda concerne una fase in cui il controllo stesso si svolge in chiave essenzialmente garantistica, al fine cioe' di tutelare l'imputato nei confronti di accuse rivelatesi palesemente infondate. Peraltro la posizione dell'imputato nell'udienza preliminare e' diversa da quella della persona sottoposta alle indagini, essendo stata gia' esercitata l'azione penale nei suoi confronti mediante la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., a differenza di quella, non fondatamente assunta come termine di raffronto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 425 c.p.p.). - V., tuttavia, in materia la Sent. n. 88/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza del 5 dicembre 1990 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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