Corte costituzionale
Ordinanza n. 238/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 238/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:238
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17362
L'apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell'udienza preliminare, non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto, nel caso, (a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo) e' applicabile il disposto dell'art. 121 cod. proc. pen., che prevede la facolta' delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento". Come gia' affermato dalla Corte, infatti, l'espressione "procedimento" non e' riferibile solo alle indagini, ma anche all'udienza preliminare. E del resto lo stesso art. 421 cod. proc. pen. prevede, al terzo comma, che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.). - In merito all'applicabilita' del disposto dell'art. 121, comma primo, c.p.p. nell'udienza preliminare: S. n. 64/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 30 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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