Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1991

Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
238/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17362

L'apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell'udienza preliminare, non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto, nel caso, (a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo) e' applicabile il disposto dell'art. 121 cod. proc. pen., che prevede la facolta' delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento". Come gia' affermato dalla Corte, infatti, l'espressione "procedimento" non e' riferibile solo alle indagini, ma anche all'udienza preliminare. E del resto lo stesso art. 421 cod. proc. pen. prevede, al terzo comma, che la discussione, in detta udienza, si svolga anche sulla base di "atti e documenti", preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quelli contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, secondo comma, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possono essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.). - In merito all'applicabilita' del disposto dell'art. 121, comma primo, c.p.p. nell'udienza preliminare: S. n. 64/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 30 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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