Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/1991
Corte cost., ord. 2 maggio 1991, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/1991
- Data di deposito
- 2 maggio 1991
- Data di decisione
- 12 aprile 1991
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:200
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17196
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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