Corte costituzionale
Ordinanza n. 166/1991
Corte cost., ord. 18 aprile 1991, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 166/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:166
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17163
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Conseguentemente non ha neppure fondamento l'altra censura di illegittimita' costituzionale formulata sul presupposto di una ingiustificata diversita' - sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza contenuta nella norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 112 e 3 della Cost.). - Con identica decisione riguardo al profilo relativo all'art. 112 Cost. : O. n. 11/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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