Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1991

Corte cost., ord. 18 aprile 1991, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/1991
Data di deposito
18 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:166

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17163

La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Conseguentemente non ha neppure fondamento l'altra censura di illegittimita' costituzionale formulata sul presupposto di una ingiustificata diversita' - sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza contenuta nella norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 112 e 3 della Cost.). - Con identica decisione riguardo al profilo relativo all'art. 112 Cost. : O. n. 11/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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