Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1991

Corte cost., ord. 18 aprile 1991, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/1991
Data di deposito
18 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:161

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 869 del 20 novembre 1982
  • art. 1, legge n. 6 del 22 gennaio 1982
  • art. 11-ter, decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
  • legge n. 432 del 6 agosto 1981
  • art. 1, decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982
  • art. 36, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17096

La diversita' del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo pieno e a tempo definito) giustifica il diverso trattamento economico (meno favorevole per coloro che optano per il tempo definito) senza che cio' configuri una violazione ne' del principio di uguaglianza, ne' del principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto all'impegno lavorativo prestato, ne', per le stesse ragioni, al principio di buon andamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11 ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28). - Nello stesso senso su identica questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., v. s. n. 1019/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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