Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/1991
Corte cost., ord. 18 aprile 1991, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:161
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 869 del 20 novembre 1982
- art. 1, legge n. 6 del 22 gennaio 1982
- art. 11-ter, decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
- legge n. 432 del 6 agosto 1981
- art. 1, decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982
- art. 36, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
- art. 36, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 12, lett. o), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 17096
La diversita' del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo pieno e a tempo definito) giustifica il diverso trattamento economico (meno favorevole per coloro che optano per il tempo definito) senza che cio' configuri una violazione ne' del principio di uguaglianza, ne' del principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto all'impegno lavorativo prestato, ne', per le stesse ragioni, al principio di buon andamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11 ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28). - Nello stesso senso su identica questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., v. s. n. 1019/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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