Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/1991
Corte cost., ord. 11 marzo 1991, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/1991
- Data di deposito
- 11 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:108
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17049
Una volta prevista con la normativa di cui agli artt. 241 e 242 cod. proc. pen. - normativa non impugnata - la possibilita' di coesistenza, anche per fatti analoghi, di processi regolati da riti profondamente diversi (quello introdotto dal nuovo codice improntato al principio di accusatorieta' e caratterizzato da semplicita' e speditezza e quello previgente), non puo' ritenersi irrazionale, in relazione alla detta diversita', il divieto della riunione fra i procedimenti stessi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 180/1990.
Massima n. 17050
Anche a prescindere da ogni riserva sull'operativita' dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo quando gli effetti svantaggiosi o vantaggiosi discendono, come nel caso, da norme processuali e non da norme di diritto sostanziale dettate in relazione al mutato atteggiamento della coscienza sociale relativamente al fatto tipico che ne' e' oggetto, l'applicazione dell'istituto della continuazione, nonostante il divieto di riunione, e' possibile anche fra reati oggetto di procedimenti regolati da riti diversi sia nella fase di cognizione che in sede di esecuzione di piu' provvedimenti irrevocabili di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 277/1990 e 115/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate dal Pretore di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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