Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/1991
Corte cost., ord. 2 marzo 1991, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/1991
- Data di deposito
- 2 marzo 1991
- Data di decisione
- 25 febbraio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16960
L'ordinanza con la quale il Tribunale, giudice del dibattimento, abbia - come nel caso di specie, in seguito a rigetto, da parte del giudice delle indagini preliminari, per ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato - sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., invitando il giudice delle indagini preliminari, con contestuale rimessione degli atti, a procedere con il rito abbreviato, non puo' qualificarsi "decisione" ai sensi del suddetto articolo, in quanto nessuna disposizione del codice di procedura penale (ma per ulteriori argomenti cfr. l'art. 431) consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato. Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo il presupposto costituito dalla "decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, l'impugnato disposto dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per risolvere simili situazioni processuali soccorrendo gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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