Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1990
Corte cost., sent. 26 febbraio 1990, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1990
- Data di deposito
- 26 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:85
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 1, comma 5, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 3, comma 2, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.b), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.c), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.a), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.e), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.d), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.f), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 12, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 22, comma 1, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 25, comma 4, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 1, lett.b, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 28, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 18, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 17, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 22, comma 6, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 35, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 25, comma 5, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 15, comma 2, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 13, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 16, comma 2, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 14, comma 3, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 9, comma 8, lett.a), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 9, comma 9, lett.a), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 9, comma 9, lett.b), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 4, comma 3, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 21, comma 3, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 18, comma 2, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 15, comma 4, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 20, comma 4, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 9, comma 9, lett.c), legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 12, comma 5, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 24, comma 1, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 32, comma 1, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 10, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 32, comma 2, legge n. 183 del 18 maggio 1989
Parametri
- statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
- statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
- art. 81, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 125, Costituzione
- art. 2, comma 3, lett.f), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 15274
Risolvendosi in censure affatto generiche o, addirittura, imprecise, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in via principale, nei confronti dell'intero testo della legge 18 maggio 1989, n. 183, con ricorsi delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento (punto 2 diritto). - cfr. sent. nn. 517 del 1987, 1111 del 1988 e 459 del 1989.
Massima n. 15275
La duplice qualificazione attribuita alla legge n. 183 del 1989 - definita, a un tempo, come "norme fondamentali di riforma economico-sociale" e "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost." - non e', di per se', determinante o indicativa di un possibile vizio di costituzionalita', in quanto la definizione di una legge non puo' dipendere soltanto da apodittiche affermazioni del legislatore ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, tanto piu' che l'una e l'altra definizione potrebbero non essere riferite alle stesse, ma a distinte, disposizioni della legge. (punto 3 diritto) - cfr. sentt. nn. 219 del 1984, 192 del 1987 e 1002 del 1988.
Massima n. 15277
L'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1989, non lede in alcun modo l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alla provincia (di Bolzano) ricorrenti ne' comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, giacche' esso si limita ad una mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali connessi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze fra i vari soggetti pubblici comunque competenti e senza porre norme particolari nello svolgimento della funzione governativa di indirizzo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 4 diritto)
Massima n. 15279
Il principio di legalita' della funzione di indirizzo e coordinamento non e' contraddetto dalla previsione contenuta nell'art. 4, comma primo, della legge n. 183 del 1989, in quanto gli atti in essa indicati, mentre sono, in alcuni casi, piu' comprensivi e piu' complessi di quelli di indirizzo e coordinamento - non interessando soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non avendo come propri destinatari soltanto le regioni o le province autonome ma l'insieme dei soggetti pubblici coinvolti nell'opera finalizzata alla difesa del suolo -, in altri casi, non sono in alcun modo riconducibili alla funzione di indirizzo ma a competenze gia' attribuite al Governo. (Non fondatezza della questione dell'art. 4, comma primo, della legge 18 maggio 1989 n. 183). (punto 5 diritto). - v. sentt. nn. 389 e 452 del 1989.
Massima n. 15281
La disposizione di cui all'art. 4, comma primo, lett. f) della legge n. 183 del 1989 - analogamente all'art. 2, comma terzo, lett. d) della legge n. 400 del 1988 - ha funzione prevalentemente ricognitiva della competenza governativa a porre atti di indirizzo e coordinamento occorrenti per la difesa del suolo (nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), fermo restando, in ogni caso, che la prevista funzione di indirizzo e coordinamento deve svolgersi nel rispetto del principio statutario della tutela delle minoranze linguistiche quando riguardi il Trentino Alto-Adige e le Province autonome. (punto 5 diritto) - v. Sent. n. 242 del 1989.
Massima n. 15282
L'istituzione di "organi misti" per il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla cui composizione concorrono con propri rappresentanti le amministrazioni statali e regionali (o provinciali), non puo' considerarsi costituzionalmente illegittima ne' irragionevole, in quanto modo di conformare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza tra competenze statali e competenze regionali. Ne' puo' dirsi minoritaria la rappresentanza regionale in tali organi, poiche' la censura e' contraddetta dalla stessa disposizione impugnata (art. 12) della legge n. 183 del 1989, che prevede, infatti, la presenza, nel comitato tecnico, di rappresentanti statali e regionali "in numero complessivamente paritetico" e, per il comitato istituzionale, non prestabilisce quale componente sia maggioritaria e quale no, ma segue un criterio, non irragionevole, dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 6 diritto)
Massima n. 15283
Non puo' essere considerata irragionevole la scelta del legislatore di riservare al Governo (attraverso la procedura del decreto del Presidente del Consiglio emesso previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) la determinazione dei criteri anche tecnici e dei metodi per lo svolgimento delle attivita' conoscitiva, di pianificazione e di programmazione, nonche' di controllo dei piani, di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 183 del 1989, escludendo di conseguenza le regioni da qualsiasi forma di collaborazione, poiche' la competenza governativa ha ad oggetto le linee direttive piu' generali e alle regioni e' dato, comunque, di influire sulla stessa competenza attraverso gli "organi misti", ai quali esse partecipano con propri rappresentanti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett.a ) della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 7.1 diritto).
Massima n. 15284
Non e' irragionevole che, per l'approvazione di piani di rilievo nazionale e del programma nazionale di intervento, non sia prevista dalla legge n. 183 del 1989 alcuna intesa o parere delle regioni o province interessate, poiche' i piani e i programmi considerati dalle disposizioni impugnate comportano interventi, anche statali, incidenti sul territorio di piu' regioni e forme di cooperazione di queste ultime possono, comunque, svolgersi nell'ambito degli "organi misti" alle quali esse partecipano. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. c) e d) e dell'art. 22, comma primo della legge 18 maggio 1989 n. 183). (punto 7.2 diritto)
Massima n. 15285
La mancata previsione, nella legge n. 183 del 1989, della partecipazione del Presidente regionale alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui si debbano approvare in quella sede i piani di bacino di rilievo nazionale e interregionale e i programmi nazionali di intervento, non puo' essere interpretata come espressione contrastante con le norme (degli statuti) di rango superiore (e con le relative norme di attuazione) che quella partecipazione impongono, ma bensi' come riconoscimento della diretta applicabilita' di dette norme. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma primo lett. b) e 25, comma quarto della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 7.3 diritto) - cfr. sentt. nn. 625 del 1988, 242 e 544 del 1989.
Massima n. 15286
L'art. 28 della legge n. 183 del 1989 si limita a prevedere la possibilita' del distacco del personale regionale e provinciale presso le segreterie del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici di bacino, senza stabilire regole derogatorie alla generale disciplina del distacco, la quale esige che questo avvenga sempreche' vi sia l'assenso dell'amministrazione di provenienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 18 maggio 1989 n. 183). (punto 7.4 diritto).
Massima n. 15287
Per la loro complessiva natura, i piani di bacino previsti dalla legge n. 183 del 1989 - indipendentemente dalla impropria qualifica che agli stessi e' attribuita dalla legge in questione - non sono riconducibili ne' ad atti di indirizzo e coordinamento ne' a piani territoriali di settore o a strumenti urbanistici, in quanto i predetti piani pongono vincoli che si dirigono obbligatoriamente sia alle amministrazioni statali sia a quelle regionali e, d'altro canto, non richiedono solo misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a competenze regionali o provinciali, e anche se indubbiamente essi possono incidere o interferire con queste ultime, cio' avviene, comunque, entro il limite (ex art. 81 del d.p.r. n. 616 del 1977) previsto per la funzione di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 8 diritto)
Massima n. 15288
I vincoli alla spesa provinciale derivanti dalla programmazione degli interventi per piani di bacino sono una conseguenza necessaria di quella programmazione; non avrebbe senso, infatti, consentire alla provincia di spendere liberamente somme ripartite secondo le priorita' indicate nei singoli programmi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma sesto, della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 8 diritto)
Massima n. 15290
L'art. 35 della legge n. 183 del 1989 non puo' essere considerato lesivo di competenze regionali, in quanto si limita a prevedere la possibilita' che il piano di bacino individui ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici (di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque), senza stabilire alcuna ripartizione di competenza e senza imporne l'attuazione alle regioni o alle province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 9 diritto)
Massima n. 15291
Il parere obbligatorio (ma non vincolante) del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto nella legge n. 183 del 1989 per progetti di opere rientranti nella competenza regionale - ma anche di grande "rilevanza tecnico-idraulica" - non puo' essere considerato un onere irragionevolmente connesso alle competenze delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quinto, della legge 18-5-1989, n. 183). (punto 9 diritto)
Massima n. 15292
Leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 e, in ispecie, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in esso stabiliti, in quanto il decreto in questione, pur essendo stato adottato in attuazione della Costituzione e contenendo norme suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali, non si colloca, tuttavia, su un piano sopraordinato, con valore superiore, alle leggi ordinarie. Di guisa che le disposizioni della legge n. 183 del 1989, sia che modifichino sia che (a magior ragione) mantengano ferme le competenze gia' assegnate dal decreto n. 616, o ne trasferiscano delle altre alle Regioni, non possono essere considerate illegittime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, comma terzo, 15, comma secondo, 16, comma secondo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 10 diritto) - v. sent. n. 188 del 1984.
Massima n. 15293
L'art. 9, ottavo comma, lett. a) della legge n. 183 del 1989 non attribuisce al Consiglio dei Direttori (istituito nel precedente comma) una funzione che possa essere ricondotta al coordinamento politico-amministrativo, ma gli assegna invece il solo coordinamento tecnico delle attivita' dei Servizi tecnici, compresi quelli trasferiti alle province autonome; sicche' l'esercizio di questa ben diversa funzione non esige il rispetto delle norme procedurali relative allo svolgimento della funzione di indirizzo e coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ottavo comma, lett. a) della legge 18-5-1989, n. 183). (punto 11 diritto) - v. sent. nn. 924 del 1988 e 242 del 1989.
Massima n. 15294
E' da escludere che arrechi lesione alle competenze provinciali (di Bolzano) la prevista delega, contenuta nell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, per la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali, perche' la disposizione impugnata concerne attivita' di coordinamento (lett. a) sicuramente imputabile alla potesta' regolamentare del Governo e riferendosi, inoltre, ai servizi nazionali, centrali e periferici (lett. b), non puo' riguardare all'evidenza gli uffici della Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma nono, lett. a) e b) della legge 18.5.89 n. 183). (punto 12 diritto)
Massima n. 15295
La previsione statutaria di una determinata forma di controllo di legittimita' su atti delle Regioni - e, in particolare, quella di cui all'art. 58 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia - non puo' esser considerata come preclusiva di altri tipi di controllo che la legge intenda prevedere. Sicche' non sono in contrasto con la precitata norma statutaria, le disposizioni della legge n. 183 del 1989 a tenor delle quali i piani di intervento regionali per la difesa del suolo sono sottoposti a controlli o verifiche di attuazione governativi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. a), e) e comma terzo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 13 diritto)
Massima n. 15298
I controlli del comitato di bacino sulla realizzazione regionale di opere e interventi previsti nei piani di rilievo nazionale, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 183 del 1989, sono strettamente strumentali al potere di pianificazione delle Autorita' di bacino, di cui e' stata esclusa l'illegittimita'. Pertanto detti controlli non possono essere ritenuti in contrasto con il sistema costituzionale dei controlli su atti regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, della legge 18.5.1989 n. 183). (punto 13 diritto)
Massima n. 15300
La disposizione della legge n. 183 del 1989, che prevede in via generale il potere sostitutivo del Governo in caso di persistente inattivita' di organi o soggetti coinvolti nella complessiva rete delineata per la difesa del suolo (regioni, province, comuni, comunita' montane, consorzi di bonifica) e in relazione a funzioni o attivita' da svolgere entro termini essenziali, e' pienamente conforme ai requisiti costituzionali che condizionano l'esercizio di tale potere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. e della legge 18.5.89, n. 183). (punto 14 diritto) - cfr. sent. nn. 153, 294 del 1986, 177 del 1988, 101 del 1989.
Massima n. 15302
Il potere statale sostitutivo, in caso di inerzia regionale agli adempimenti prescritti - secondo la previsione dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989 - e' rispettoso di tutti i requisiti richiesti per il suo legittimo esercizio: esso e', infatti, strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente; riguarda attivita' sottoposte a termini (come si evince dalla lett. a) dello stesso articolo 18); e' esercitato da un'autorita' di governo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - richiesta, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 4, comma primo, della stessa legge -; ed e' assistito, infine, da garanzie ispirate al principio di "leale cooperazione", dal momento che il Presidente del Consiglio deve previamente sentire il Comitato istituzionale di cui fa parte il Presidente della regione (o provincia) interessata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma secondo, della legge 18.5.1989 n. 183). (punto 15 diritto)
Massima n. 15304
Pur rispondendo ad ogni altro requisito costituzionalmente richiesto per il suo corretto esercizio, il potere statale sostitutivo, di cui all'art. 15 della legge n. 183 del 1989 - previsto in caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra le regioni (o province) interessate, per la formazione degli organi di bacino - non e', tuttavia, accompagnato dalle necessarie garanzie procedurali ispirate al principio della "leale cooperazione", in quanto, in particolare, la disposizione impugnata omette qualsiasi previsione in ordine al preavviso da dare in tal caso alle regioni (o province) inadempienti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma quarto, della legge 18.5.1989, n. 183 nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. (punto 16 diritto)
Massima n. 15306
Pur rispondendo ad ogni altro requisito costituzionalmente richiesto per il suo corretto esercizio, il potere statale sostitutivo, di cui all'art. 20 della legge n. 183 del 1989 - previsto in caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate per l'adozione di piani di bacino di rilievo regionale - non e', tuttavia, accompagnato dalle necessarie garanzie procedurali ispirate al principio della "leale cooperazione", in conseguenza soprattutto della modifica legislativa della disposizione impugnata - apportata con il decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418 - che, mutando la composizione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, non consente piu' che l'audizione del predetto organo possa fungere da preavviso nei confronti delle regioni e delle province autonome. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma quarto, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 - nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. (punto 16 diritto)
Massima n. 15307
Le norme statutarie sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica trovano in ogni caso applicazione, indipendentemente da un richiamo espresso ad esse da parte di leggi che, disciplinando in generale problemi di personale o di accesso nei pubblici uffici, si riferiscano anche all'ordinamento della Provincia di Bolzano. Cio' vale, in particolare, nel caso della legge n. 183 del 1989, la quale, omettendo di richiamare le norme speciali, non ha voluto con cio' ridurre le piu' ampie competenze delle regioni a statuto speciale o delle province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma nono lett.c, 12, comma quinto, 24, comma primo della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 17 diritto) - v. sent. nn.571 e 1145 del 1988.
Massima n. 15321
La mancanza - nella legge n. 183 del 1989 - di un'espressa clausola di salvezza delle piu' ampie competenze riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome non puo' significare che si sia tentato, illegittimamente, di ridurre, o comunque modificare, le competenze stesse, non risultando, in particolare, un puntuale contrasto con le disposizioni poste dalle norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10, 24, comma primo, 35 e 32, comma primo della legge 18.5.89, n. 183). (punto 17 diritto) - v. sent. nn. 180 del 1980, 237 del 1983, 451 del 1988.
Massima n. 15322
Nonostante l'imprecisa formulazione dell'art. 32, comma secondo, della legge n. 183 del 1989, per quanto riguarda, in particolare, la limitazione letterale alla sola "Autorita' del bacino dell'Adige", la disposizione deve essere interpretata come riferentesi a qualsiasi bacino cui sia interessata l'una o l'altra delle province autonome e, quindi, anche ai bacini del Po e del Brenta-Bacchiglione (nei quali e' coinvolta la sola Provincia di Trento). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' dell'art. 32, comma secondo, della legge 18.5.1989, n. 183). (punto 18 diritto)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, quarto comma della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge 18 maggio 1989, n. 183 sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe:
a) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13) e 5 (n. 14) del proprio statuto (legge cost.le 13 gennaio 1963, n. 1);
b) dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., così come attuati dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalle numerose e varie leggi statali di trasferimento di competenze alle regioni;
c) dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, 9, 14, 16 del proprio statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché al suo titolo sesto e relative norme di attuazione;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento:
per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13), 5 (n. 14) e 58 del suo Statuto e relative norme di attuazione;
per la Regione Veneto, agli artt. 117, 118 e 125 Cost., come attuati dagli artt. 4; 66; 69, quarto comma; 71; 73; 79; 80; 81; 82; 87; 88; 89; 90; 91 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
per la Provincia autonoma di Bolzano, agli artt. 8, primo comma (nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24); 9, primo comma (nn. 9 e 10); 12, primo comma; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100, 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
per la Provincia autonoma di Trento, agli artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 21, 24); 9 (nn. 9 e 10); 14, secondo e terzo comma; 16, nonché al titolo sesto del cit. d.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione, le questioni di legittimità costituzionale proposte avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183:
a) art. 1, quinto comma (questione proposta da tutte le ricorrenti);
b) art. 4, primo comma, lett. b) e 25, quarto comma (Friuli-Venezia Giulia);
c) artt. 17 e 18 (Veneto, Trento e Bolzano);
d) art. 22, sesto comma (Trento);
e) art. 18, secondo comma (Veneto, Trento e Bolzano);
f) art. 9, nono comma, lettera c) e commi successivi; 12, comma quinto e seguenti; 24, primo comma (Bolzano);
g) artt. 10; 24, primo comma; 35 (Bolzano); 32, primo comma (Bolzano e Trento);
h) art. 32, secondo comma (Trento);
4) dichiara non fondate, in riferimento alle norme parametro indicate al precedente n. 3 del dispositivo, le questioni di legittimità costituzionale prospettate avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183:
a) art. 3, secondo comma (Veneto e Bolzano);
b) art. 4, primo comma (Bolzano);
c) art. 12 (Veneto, Trento e Bolzano);
d) art. 4, primo comma, lettera a) (Veneto);
e) art. 4, primo comma, lettere c) e d) (Friuli-Venezia Giulia);
f) art. 22, primo comma (Veneto, Trento e Bolzano);
g) art. 28 (Bolzano);
h) artt. 25 e 31 (Trento);
i) art. 35 (Veneto);
l) art. 25, quinto comma (Friuli-Venezia Giulia);
m) artt. 13; 14, terzo comma; 15, secondo comma; 16, secondo comma (Veneto, Trento, Friuli-Venezia Giulia);
n) art. 9, ottavo comma, lett. a) (Trento e Bolzano);
o) art. 9, nono comma, lett. a) e b) (Bolzano);
p) art. 4, primo comma, lett. a) ed e), nonché terzo comma (Friuli-Venezia Giulia);
q) art. 21, terzo comma (Veneto, Trento e Bolzano);
r) art. 4, primo comma, lett. e) (Trento e Bolzano).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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