Corte costituzionale

Sentenza n. 595/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 595

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
595/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:595

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
  • art. 54, comma 2, ult. per., decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
  • art. 53, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
  • art. 53, comma 3, ult. per., decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907

Parametri

Massime

Massima n. 16779

Non appare razionale che un provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto un provvedimento giudiziario, come quello ex art. 140 codice penale, non offra al cittadino analoghe garanzie di durata. Conseguentemente in caso emissione di ordine o mandato di cattura cui sia seguita la sospensione di diritto dal servizio a tempo indeterminato, deve seguire l'immediata cessazione di tale misura amministrativa quando sia intervenuta scarcerazione per effetto di un provvedimento di liberta' provvisoria. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., assorbiti gli altri profili, del combinato disposto degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della liberta' provvisoria. - Su analoga questione, riguardante la sospensione cautelare dei dottori commercialisti : S. n. 766/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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