Corte costituzionale
Sentenza n. 595/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 595
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 595/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:595
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
- art. 54, comma 2, ult. per., decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
- art. 53, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
- art. 53, comma 3, ult. per., decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1907
Parametri
Massime
Massima n. 16779
Non appare razionale che un provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto un provvedimento giudiziario, come quello ex art. 140 codice penale, non offra al cittadino analoghe garanzie di durata. Conseguentemente in caso emissione di ordine o mandato di cattura cui sia seguita la sospensione di diritto dal servizio a tempo indeterminato, deve seguire l'immediata cessazione di tale misura amministrativa quando sia intervenuta scarcerazione per effetto di un provvedimento di liberta' provvisoria. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., assorbiti gli altri profili, del combinato disposto degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della liberta' provvisoria. - Su analoga questione, riguardante la sospensione cautelare dei dottori commercialisti : S. n. 766/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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