Corte costituzionale

Sentenza n. 583/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 583

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
583/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:583

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16786

Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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