Corte costituzionale
Sentenza n. 583/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 583
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 583/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:583
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16786
Non pregiudica il diritto di difesa del creditore ne' appare irrazionale rispetto a quanto diversamente disposto per gli atti soggetti a trascrizione, la disciplina normativa che non consente la trascrizione delle domande di revoca degli atti soggetti ad iscrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori, e la corrispondente annotazione in margine all'iscrizione: la sentenza di revoca per frode ai creditori di un atto di assunzione di debito e di concessione di ipoteca non soggiace infatti, nei rapporti con i terzi, al limite di efficacia previsto dall'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., in quanto l'attore vittorioso puo' in ogni caso opporla ai terzi ai quali l'ipoteca sia stata trasmessa o vincolata nei modi indicati dall'art. 2843, oppure al terzo che pretenda di surrogarsi nell'ipoteca ai sensi dell'art. 2856 cod. civ., indipendentemente dalla loro buona o mala fede e dall'onerosita' o gratuita' del loro acquisto. E poiche' a tale effetto la pubblicazione della domanda di revoca e' irrilevante, si giustifica la norma che ne esclude la trascrivibilita' nei registri immobiliari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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