Corte costituzionale
Sentenza n. 580/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 580
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 580/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:580
Norme oggetto del giudizio
- art. 459, comma 3, codice di procedura penale
- art. 129, codice di procedura penale
- art. 5, legge n. 73 del 11 aprile 1990
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 12 aprile 1990
- art. 604, comma 6, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 16784
Non risponde a verita' che il giudice per le indagini preliminari - come ritenuto dall'autorita' rimettente - a fronte della richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero, non abbia nella legge processuale, nel caso di sopravvenienza dell'amnistia, alcuno strumento per renderne edotto l'imputato al fine di consentirgli di esprimere eventuale rinunzia. La previsione del terzo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non esclude per nulla, nelle more della decisione, il compimento di quelle attivita' materiali (biglietto di cancelleria, avviso scritto, convocazione informale) volte a rendere concretamente attuabile il principio di diritto sostanziale fissato negli articoli 5 della legge n. 73 del 1990 e del decreto presidenziale d'amnistia n. 75 del 1990, nel caso applicabili. Qualora tali mezzi fossero ritenuti non ortodossi una diversa soluzione e' rinvenibile nella disposizione dello stesso art. 459, secondo cui, quando il giudice "non accoglie la richiesta (del pubblico ministero), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 " (come nel caso di specie) " restituisce gli atti al pubblico ministero," il quale, poi, per raggiungere il fine doveroso di non offendere diritti costituzionalmente garantiti, potra' avvalersi di altre possibilita' formali ed informali offerte dal sistema processuale, la cui scelta e' pero' affidata ai poteri della magistratura di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, terzo comma, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.).
Massima n. 16785
Il diritto di rinuncia all'amnistia trova il suo supporto in un principio costituzionale (art. 24, secondo comma). Pertanto una sentenza di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, pronunciata nei confronti di un imputato che ignori l'esistenza del processo a suo carico, integrando " una decisione erronea ", non potrebbe non trovare rimedio attraverso il gravame dell'appello. Proprio questa, del resto, e' l'ipotesi prevista dall'art. 604, comma sesto, cod. proc. pen., il quale, se l'imputato ha impugnato per rinunciare all'amnistia, consente al giudice d'appello di decidere nel merito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Marsala, con le ordinanze 22 giugno e 12 luglio 1990, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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