Corte costituzionale
Sentenza n. 531/1990
Corte cost., sent. 3 dicembre 1990, n. 531
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 531/1990
- Data di deposito
- 3 dicembre 1990
- Data di decisione
- 28 novembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:531
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 29 del 14 febbraio 1990
- art. 2, legge n. 29 del 14 febbraio 1990
- art. 4, legge n. 29 del 14 febbraio 1990
- art. 5, comma 2, legge n. 29 del 14 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16694
Il richiedere un'effettiva partecipazione al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi (art. 4 lett. a) l. 29/1990), nonche' il conferimento da parte del concedente, di scorte vive o morte nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario (art. 4, lett. c), l. n. 29/1990) e' coerente con la direttiva di sfavore per la mezzadria sottesa alla l. n. 203/1982, alla stregua della quale il limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione automatica in affitto deve collocarsi ad una soglia costituita da un contributo del concedente qualificato della funzione di innovazione che e' carattere essenziale dell'attivita' d'imprese e pertanto superiore al semplice adempimento di obblighi contrattuali; ne' puo' sostenersi che il legislatore del 1990, con l'esigere tali condizioni abbia ecceduto i limiti della ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 2, 4 e 5) l. 14 febbraio 1990 n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 44 Cost.) - S. n. 138/1984.
Massima n. 16695
Le condizioni di cui alla lett. B) (adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali alle esigenze della buona tecnica agraria) e alla lett. d) (regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente) dell'art. 4 legge 14 febbraio 1990 n. 29, sono espressione del rispetto degli obblighi contrattuali rappresentanti, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, il presupposto necessario, anche se non sufficiente, per escludere il diritto potestativo del mezzadro alla conversione del contratto in affitto. L'onere di provare la regolare tenuta del libretto colonico 'ex' art. 2161 cod. civ., che incombe al concedente a norma dell'art. 5 secondo comma, l. n. 29/1990, non e' irragionevole in quanto, giusta la regola generale dell'art. 2697 cod. civ., il buon padre di famiglia conserva i documenti relativi ai propri rapporti almeno per il tempo corrispondente alla prescrizione ne' puo' ritenersi lesivo del diritto di difesa - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, l. 14 febbraio 1990 n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41 e 44 Cost.). - S. n. 138/1984
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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